Art. 10. 1. Le provvidenze di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 4 del presente regolamento sono concesse per tutta la durata dell'inabilita' temporanea. La persona colpita da infortunio deve recarsi subito all'infermeria dell'ospedale o dal medico condotto piu' vicino per le cure del caso. Entro tre giorni dal verificarsi dell'infortunio o dell'accertamento della malattia, il comandante dovra' trasmettere alla sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi apposita denuncia corredata dal certificato del medico curante (certificato d'inizio malattia); analoga comunicazione dovra' farsi entro tre giorni dalla cessazione della malattia o comunque dal verificarsi delle condizioni fisiche che rendono possibile la ripresa del lavoro. Tali circostanze sono dichiarate dal medico curante (certificato di fine malattia). 2. Qualora l'infortunio o la malattia richiedono l'immediato o successivo ricovero in ospedale, il comandante, nei termini di cui sopra, dovra' trasmettere alla sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi i certificati di ricovero o di dimissione rilasciati dal direttore sanitario dell'ospedale medesimo. Il ricovero in istituti specializzati o di cura dovra' essere autorizzato preventivamente dal presidente del consiglio di amministrazione della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali, a cura del comandante, dovra' essere richiesta l'autorizzazione entro tre giorni dal ricovero. 3. Quando l'infortunio o la malattia riguardano il comandante, gli adempimenti prescritti per questo sono eseguiti dal sindaco. 4. La mancata o ritardata esecuzione degli adempimenti e la infedele compilazione degli atti e certificati di cui al presente articolo comportano per il sindaco, comandante e sanitari le responsabilita' previste per gli amministratori e gli impiegati comunali salve restando le eventuali responsabilita' penali.