Art. 11.
 
   1.  Il  consiglio  di amministrazione della sezione provinciale di
Bolzano della cassa regionale antincendi, ove lo  ritenga  opportuno,
stipula  apposite  convenzioni  con  ospedali  pubblici  ed  istituti
specializzati  o  di  cura  per  l'accoglimento  dei  vigili   aventi
necessita' e diritto di ricovero. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate con i medici condotti o liberi professionisti per  le  loro
prestazioni.  Il consiglio puo' inoltre nominare uno o piu' medici di
fiducia, scelti  al  di  fuori  dei  medici  condotti  e  dei  liberi
professionisti  convenzionati,  stipulando  con  i  medesimi apposite
convenzioni rivolte a fissare il trattamento economico e le norme  di
servizi tra cui l'obbligo delle visite di controllo nei casi ordinati
dal presidente  del  consiglio  e  dall'esame  tecnico  di  tutte  le
pratiche  sanitarie concerneni le malattie e gli infortuni dei vigili
ai fini della loro liquidazione. Le visite di  controllo  nonche'  le
cure  ordinate dal medico di fiducia sono obbligatorie per l'infermo;
in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, l'interessato perde il
diritto   alle  provvidenze  previste  dalla  legge  e  dal  presente
regolamento.