Art. 11. 1. Il consiglio di amministrazione della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi, ove lo ritenga opportuno, stipula apposite convenzioni con ospedali pubblici ed istituti specializzati o di cura per l'accoglimento dei vigili aventi necessita' e diritto di ricovero. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con i medici condotti o liberi professionisti per le loro prestazioni. Il consiglio puo' inoltre nominare uno o piu' medici di fiducia, scelti al di fuori dei medici condotti e dei liberi professionisti convenzionati, stipulando con i medesimi apposite convenzioni rivolte a fissare il trattamento economico e le norme di servizi tra cui l'obbligo delle visite di controllo nei casi ordinati dal presidente del consiglio e dall'esame tecnico di tutte le pratiche sanitarie concerneni le malattie e gli infortuni dei vigili ai fini della loro liquidazione. Le visite di controllo nonche' le cure ordinate dal medico di fiducia sono obbligatorie per l'infermo; in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, l'interessato perde il diritto alle provvidenze previste dalla legge e dal presente regolamento.