Art. 13.
 
   1.  Alle autorizzazioni di ricovero in istituti specializzati o di
cura, alle liquidazioni  dell'indennita'  giornaliera  di  inabilita'
temporanea,  delle  spese per medicinali, cure mediche e spedaliere e
di trasporto all'ambulatorio o all'ospedale puo' provvedere,  fino  a
L.  100.000 per singola autorizzazione o rendiconto il presidente del
consiglio salvo ratifica nella successiva  seduta  del  consiglio  di
amministrazione  della  sezione  provinciale  di  Bolzano della cassa
regionale antincendi.