Art. 13. 1. Alle autorizzazioni di ricovero in istituti specializzati o di cura, alle liquidazioni dell'indennita' giornaliera di inabilita' temporanea, delle spese per medicinali, cure mediche e spedaliere e di trasporto all'ambulatorio o all'ospedale puo' provvedere, fino a L. 100.000 per singola autorizzazione o rendiconto il presidente del consiglio salvo ratifica nella successiva seduta del consiglio di amministrazione della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi.