Art. 14.
 
   1.  La  sezione  provinciale  di  Bolzano  della  cassa  regionale
antincendi  provvede  all'istruttoria  delle  singole   pratiche   di
infortunio per le decisioni di competenza. Il pagamento delle rendite
annuali e relative integrazioni, degli assegni una volta  tanto,  dei
rendiconti  ospedalieri,  dei compensi ai medici convenzionati, delle
indennita' o risarcimento danni a terzi, nonche' il  pagamento  delle
indennita' temporanee, delle spese o rimborso di spese per onorario a
medici  non  convenzionati,  medicinali,  cure  ambulatoriali  e   di
domicilio e per trasporto infermi, e' fatto dal tesoriere della cassa
direttamente agli aventi diritto.