Art. 14. 1. La sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi provvede all'istruttoria delle singole pratiche di infortunio per le decisioni di competenza. Il pagamento delle rendite annuali e relative integrazioni, degli assegni una volta tanto, dei rendiconti ospedalieri, dei compensi ai medici convenzionati, delle indennita' o risarcimento danni a terzi, nonche' il pagamento delle indennita' temporanee, delle spese o rimborso di spese per onorario a medici non convenzionati, medicinali, cure ambulatoriali e di domicilio e per trasporto infermi, e' fatto dal tesoriere della cassa direttamente agli aventi diritto.