Art. 16. 1. I vigili del fuoco e le persone di cui all'art. 26 della legge che abbiano simulato un infortunio o una malattia o ne abbiano aggravato le conseguenze o simulato una maggiore gravita', perdono il diritto ad ogni prestazione, ferme restando le pene stabilite dagli articoli 640 e 642 del codice penale.