Art. 16.
 
   1.  I vigili del fuoco e le persone di cui all'art. 26 della legge
che abbiano simulato un  infortunio  o  una  malattia  o  ne  abbiano
aggravato le conseguenze o simulato una maggiore gravita', perdono il
diritto ad ogni prestazione, ferme restando le pene  stabilite  dagli
articoli 640 e 642 del codice penale.