Art. 2.
 
   1.  Ai  fini assistenziali e previdenziali l'appartenenza al corpo
volontario decorre dal momento in  cui  il  direttivo  del  corpo  ha
deciso  l'assunzione  del  vigile  e  cessa all'atto dell'esonero dal
servizio a seguito del raggiungimento del  limite  massimo  di  eta',
stabilito dal regolamento comunale, per accettazione delle dimissioni
o per licenziamento.
   2. Ii comandante del corpo comunica al corpo permanente dei vigili
del fuoco di Bolzano nome, cognome, data e luogo di nascita di  tutti
i  componenti  il  corpo,  entro  dieci giorni dalla loro assunzione,
rispettivamente dalla loro cessazione dal servizio.
   3. La mancata, ritardata od inesatta comunicazione di cui al comma
precedente   comportano   le   responsabilita'   previste   per   gli
amministratori comunali.