Art. 2. 1. Ai fini assistenziali e previdenziali l'appartenenza al corpo volontario decorre dal momento in cui il direttivo del corpo ha deciso l'assunzione del vigile e cessa all'atto dell'esonero dal servizio a seguito del raggiungimento del limite massimo di eta', stabilito dal regolamento comunale, per accettazione delle dimissioni o per licenziamento. 2. Ii comandante del corpo comunica al corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i componenti il corpo, entro dieci giorni dalla loro assunzione, rispettivamente dalla loro cessazione dal servizio. 3. La mancata, ritardata od inesatta comunicazione di cui al comma precedente comportano le responsabilita' previste per gli amministratori comunali.