Art. 3. 1. Le persone che prestano la loro opera nel caso di cui all'art. 26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, hanno diritto alla corresponsione delle medesime indennita' previste per i vigili volontari quando il loro intervento sia avvenuto in seguito a richiesta del sindaco o del comandante. Tale circostanza deve essere comprovata da dichiarazione scritta dal sindaco o dal comandante che ha fatto la richiesta dell'intervento.