Art. 3.
 
   1.  Le persone che prestano la loro opera nel caso di cui all'art.
26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24,  hanno  diritto  alla
corresponsione  delle  medesime  indennita'  previste  per  i  vigili
volontari quando  il  loro  intervento  sia  avvenuto  in  seguito  a
richiesta  del sindaco o del comandante. Tale circostanza deve essere
comprovata da dichiarazione scritta dal sindaco o dal comandante  che
ha fatto la richiesta dell'intervento.