Art. 4. 1. Le provvidenze in favore dei vigili del fuoco volontari in casi di infortunio o di malattia sono a completo carico della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi e sono le seguenti: 1) l'indennita' giornaliera di inabilita' temporanea; 2) il rimborso di medicinali e di spese per cure mediche ambulatoriali o a domicilio; 3) il pagamento di spese ospedaliere comprese le prestazioni medico-chirurgiche, medicinali e spese di trasporto all'ospedale; 4) la fornitura gratuita di apparecchi di protesi; 5) la rendita annua di inabilita' permanente; 6) la rendita annua ai superstiti aventi diritto, nonche' l'assegno una volta tanto in favore dei medesimi qualora l'infortunio porti quale conseguenza la morte del vigile.