Art. 4.
 
   1. Le provvidenze in favore dei vigili del fuoco volontari in casi
di infortunio o di malattia sono  a  completo  carico  della  sezione
provinciale  di  Bolzano  della  cassa regionale antincendi e sono le
seguenti:
    1) l'indennita' giornaliera di inabilita' temporanea;
    2)  il  rimborso  di  medicinali  e  di  spese  per  cure mediche
ambulatoriali o a domicilio;
    3)  il  pagamento  di  spese  ospedaliere comprese le prestazioni
medico-chirurgiche, medicinali e spese di trasporto all'ospedale;
    4) la fornitura gratuita di apparecchi di protesi;
    5) la rendita annua di inabilita' permanente;
    6)  la  rendita  annua  ai  superstiti  aventi  diritto,  nonche'
l'assegno una volta tanto in favore dei medesimi qualora l'infortunio
porti quale conseguenza la morte del vigile.