Art. 5. 1. L'indennita' giornaliera e' corrisposta a decorrere dal giorno dell'avvenuta inabilita' e fino a quando la medesima impedisce all'interessato di riprendere il proprio lavoro. La durata dell'inabilita' e' comprovata dagli atti e dai certificati di cui all'art. 10. Per l'inabilita' temporanea l'indennita' e' fissata in L. 30.000 giornaliere.