Art. 5.
 
   1.  L'indennita' giornaliera e' corrisposta a decorrere dal giorno
dell'avvenuta inabilita'  e  fino  a  quando  la  medesima  impedisce
all'interessato   di   riprendere   il   proprio  lavoro.  La  durata
dell'inabilita' e' comprovata dagli atti e  dai  certificati  di  cui
all'art.  10.  Per l'inabilita' temporanea l'indennita' e' fissata in
L. 30.000 giornaliere.