Art. 7. 1. La rendita annua per inabilita' permanente assoluta o parziale e' liquidata in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento, assumendo come base di calcolo la retribuzione annua di L. 14.000.000. 2. Nei casi di inabilita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella n. 2, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita puo' essere integrata da un assegno mensile di L. 315.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazioni ogni qual volta l'assistenza personale sia diversamente liquidata a carico della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi o sia esercitata direttamente o garantita da un altro istituto assicurativo. 3. La rendita e' inoltre integrata con quote in ragione di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 9. 4. Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico dell'infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionali, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari.