Art. 7.
 
   1.  La rendita annua per inabilita' permanente assoluta o parziale
e' liquidata in base alle tabelle 1,  2  e  3  allegate  al  presente
regolamento,  assumendo come base di calcolo la retribuzione annua di
L. 14.000.000.
   2.  Nei  casi  di  inabilita'  permanente  assoluta  conseguente a
menomazioni elencate  nell'allegata  tabella  n.  2,  nei  quali  sia
indispensabile  un'assistenza personale continuativa, la rendita puo'
essere integrata da un assegno mensile di L.  315.000  per  tutta  la
durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazioni ogni qual
volta l'assistenza personale  sia  diversamente  liquidata  a  carico
della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi
o sia esercitata  direttamente  o  garantita  da  un  altro  istituto
assicurativo.
   3.  La  rendita  e'  inoltre  integrata con quote in ragione di un
ventesimo per la moglie e per ciascun figlio aventi  i  requisiti  di
cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 9.
   4.  Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della
rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano  cessate
prima  per  il decesso della persona per la quale furono costituite o
per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i  figli
viventi  a  carico dell'infortunato dette quote sono corrisposte fino
al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola
media  o  professionali,  e per tutta la durata normale del corso, ma
non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari.