Art. 8. 1. La misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta su richiesta del titolare della rendita o di iniziativa della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro od in genere in seguito a modificazioni nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purche', quando si tratti di peggioramento questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo essere soppressa in caso di recupero dell'attitudine al lavoro in modo da escludere l'indennizzabilita' al termine dell'art. 6. 2. La prima revisione della rendita puo' aver luogo solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio o almeno sei mesi dalla costituzione della rendita: ciascuna delle successive revisioni nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita non puo' aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente. 3. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita la revisione puo' aver luogo solo due volte, una alla fine del primo triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.