Art. 8.
 
   1.  La  misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta su
richiesta del titolare della rendita o di  iniziativa  della  sezione
provinciale  di  Bolzano  della cassa regionale antincendi in caso di
diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro od  in  genere  in
seguito  a  modificazioni nelle condizioni fisiche del titolare della
rendita, purche',  quando  si  tratti  di  peggioramento  questo  sia
derivato  dall'infortunio  che  ha dato luogo alla liquidazione della
rendita.  La  rendita  puo  essere  soppressa  in  caso  di  recupero
dell'attitudine al lavoro in modo da escludere l'indennizzabilita' al
termine dell'art. 6.
   2.  La  prima  revisione  della  rendita puo' aver luogo solo dopo
trascorso un anno dalla data dell'infortunio o almeno sei mesi  dalla
costituzione  della  rendita: ciascuna delle successive revisioni nei
primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita non  puo'
aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente.
   3.  Trascorso  il  quarto  anno  dalla  data di costituzione della
rendita la revisione puo' aver luogo solo due volte,  una  alla  fine
del primo triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.