Art. 9.
 
   1.  Se  l'infortunio  ha per conseguenza la morte, spetta a favore
dei superstiti sotto indicati una rendita annua  corrispondente  alle
percentuali  sotto  indicate della retribuzione di cui al primo comma
dell'art. 7:
    1)  il  50%  al  coniuge  superstite  sino  alla  morte o a nuovo
matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta una  somma  pari  a
tre annualita' di rendita;
    2)  il  20%  a  ciascun figlio legittimo, naturale riconosciuto o
riconoscibile e adottivo, fino  al  raggiungimento  del  diciottesimo
anno  di  eta',  e  il  40%  se  si  tratta  di  orfani di entrambi i
gemnitori, e, nel  caso  di  figli  adottivi,  siano  deceduti  anche
entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell'infortunato
al momento del decesso e che non prestino  lavoro  retribuito,  dette
quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di
eta', se studenti di scuola media o professionale,  e  per  tutta  la
durata  normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno d'eta',
se studenti  universitari.  Se  siano  superstiti  figli  inabili  al
lavoro,  la  rendita  e'  loro corrisposta finche' dura l'inabilita'.
Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal  giorno
della  nascita,  i  figli  concepiti alla data dell'infortunio. Salvo
prova contraria, si presumono concepiti  alla  data  dell'infortunio,
nati entro trecento giorni da tale data;
    3)  in  mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il 20% a
ciascuno degli ascendenti e dei genitori  se  viventi  a  carico  del
defunto e fino alla loro morte;
    4)  in  mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il 20% a
ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato  e  a
suo carico nei limiti e nelle condizioni stabilite per i figli.
   2.  La  somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle
misure a ciascuno come sopra assegnate non  puo'  superare  l'importo
dell'intera  retribuzione di cui all'art. 7. Nel caso in cui la somma
predetta  superi   la   retribuzione,   le   singole   rendite   sono
proporzionalmente  ridotte  entro  tale  limite.  Qualora  una o piu'
rendite  abbiano  in   seguito   a   cessare,   le   rimanenti   sono
proporzionalmente  reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.
Nella  reintegrazione  delle  singole  rendite  non   puo'   peraltro
superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi
del comma precedente.
   3.  Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto
un assegno di L. 1.261.000 al coniuge superstite, o, in mancanza,  ai
figli,  o,  in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di
quest'ultimi,  ai  fratelli  e  sorelle,  avente  rispettivamente   i
requisiti  di  cui  ai  precedenti  numeri  2),  3) e 4). Qualora non
esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto  a  chiunque
dimostri   di   aver   sostenuto   spese  in  occasione  della  morte
dell'infortunato nella misura corrispondente  alla  spesa  sostenuta,
entro  i limite dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto
a rendita.
   4. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli
altri discendenti viventi a carico del defunto che  siano  orfani  di
ambedue  i  genitori  o  figli  di  genitori  inabili  al lavoro, gli
affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli
ascendenti,  gli  affilianti  e  le  persone  a  cui gli esposti sono
regolarmente affidati.