Art. 9. 1. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita annua corrispondente alle percentuali sotto indicate della retribuzione di cui al primo comma dell'art. 7: 1) il 50% al coniuge superstite sino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta una somma pari a tre annualita' di rendita; 2) il 20% a ciascun figlio legittimo, naturale riconosciuto o riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il 40% se si tratta di orfani di entrambi i gemnitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell'infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno d'eta', se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita e' loro corrisposta finche' dura l'inabilita'. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio, nati entro trecento giorni da tale data; 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il 20% a ciascuno degli ascendenti e dei genitori se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte; 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il 20% a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabilite per i figli. 2. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intera retribuzione di cui all'art. 7. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. 3. Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno di L. 1.261.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di quest'ultimi, ai fratelli e sorelle, avente rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte dell'infortunato nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro i limite dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. 4. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti, gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.