(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma, lettera c), art. 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e' cosi' modificato: "c) costruzione o adeguamento di strade, acquedotti, reti fognarie interne, collettori fognanti, impianti di depurazione, cimiteri, edifici scolastici di rilevante interesse locale nonche' case municipali".