(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2
                         del 21 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo  comma,  lettera c), art. 1 della legge regionale 18
agosto 1986, n. 51 e' cosi' modificato:
    "c)   costruzione  o  adeguamento  di  strade,  acquedotti,  reti
fognarie  interne,  collettori  fognanti,  impianti  di  depurazione,
cimiteri,  edifici  scolastici  di rilevante interesse locale nonche'
case municipali".