Art. 7. 1. Per il completamento o la realizzazione delle opere relative a progetti concernenti la costruzione di collettori fognanti e impianti di depurazione per i quali sono stati richiesti alla Regione, alla data del 31 marzo 1988, il finanziamento o la realizzazione ai sensi della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61, si applicano le procedure previste dalla legge medesima. 2. La determinazione delle autorizzazioni di spesa per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo e' demandata alla legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.