Art. 7.
 
   1.  Per il completamento o la realizzazione delle opere relative a
progetti concernenti la costruzione di collettori fognanti e impianti
di  depurazione  per  i quali sono stati richiesti alla Regione, alla
data del 31 marzo 1988, il finanziamento o la realizzazione ai  sensi
della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61, si applicano le procedure
previste dalla legge medesima.
   2.   La  determinazione  delle  autorizzazioni  di  spesa  per  la
realizzazione degli interventi di cui al  primo  comma  del  presente
articolo e' demandata alla legge finanziaria di cui all'art. 19 della
legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.