Art. 9. 1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 5 della presente legge si provvede per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo per complessive lire 46 miliardi delle risorse disponibili relative al programma 3.2 (altri oneri non ripartibili) del bilancio pluriennale 1987-1989. Per l'esercizio 1990 all'iscrizione degli oneri si provvedera' con la legge di approvazione del realativo bilancio di previsione. 2. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 8 della presente legge si provvede: per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 2000 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sui seguenti accantonamenti previsti nell'allegato 8 del bilancio di previsione per l'anno stesso: per lire 500 milioni alla voce "Interventi per la costruzione della sede di uffici finanziari dello Stato", che e' cosi' completamente utilizzata; per lire 500 milioni alla voce "Interventi per opere edilizie nei centri storici", che e' cosi' completamente utilizzata; per lire 200 milioni alla voce "Interventi straordinari per lo sviluppo ed ammodernamento del sistema economico e produttivo", che e' cosi' completamente utilizzata; per lire 600 milioni alla voce "Esperimento pilota per la realizzazione di centrale idroelettrica", per la quale resta disponibile la minor somma di L. 10.600.000; per lire 200 milioni alla voce "Attuazione di un piano straordinario di edilizia ospedaliera", per la quale resta disponibile la minor somma di L. 800.000.000; per l'anno 1988 mediante utilizzo per lire 2400 milioni delle risorse disponibili iscritte nel programma 3.2 "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1987-1989.