Art. 9.
 
   1.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui all'art. 5 della presente
legge si provvede per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo  per
complessive  lire  46  miliardi delle risorse disponibili relative al
programma 3.2 (altri oneri non ripartibili) del bilancio  pluriennale
1987-1989.   Per  l'esercizio  1990  all'iscrizione  degli  oneri  si
provvedera' con la legge di approvazione del  realativo  bilancio  di
previsione.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui all'art. 8 della presente
legge si provvede:
    per  l'anno  1987  mediante  riduzione di lire 2000 milioni dello
stanziamento  iscritto  al  cap.  50150   "Fondo   globale   per   il
finanziamento  di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di
investimento)"  a  valere  sui   seguenti   accantonamenti   previsti
nell'allegato  8  del  bilancio  di previsione per l'anno stesso: per
lire 500 milioni alla voce "Interventi per la costruzione della  sede
di  uffici  finanziari  dello  Stato",  che  e'  cosi'  completamente
utilizzata; per lire 500 milioni  alla  voce  "Interventi  per  opere
edilizie  nei centri storici", che e' cosi' completamente utilizzata;
per lire 200  milioni  alla  voce  "Interventi  straordinari  per  lo
sviluppo  ed  ammodernamento del sistema economico e produttivo", che
e' cosi' completamente utilizzata; per lire  600  milioni  alla  voce
"Esperimento  pilota per la realizzazione di centrale idroelettrica",
per la quale resta disponibile la minor somma di L.  10.600.000;  per
lire  200  milioni alla voce "Attuazione di un piano straordinario di
edilizia ospedaliera", per la quale resta disponibile la minor  somma
di L. 800.000.000;
    per  l'anno  1988  mediante  utilizzo per lire 2400 milioni delle
risorse disponibili iscritte  nel  programma  3.2  "Altri  oneri  non
ripartibili"  del  bilancio  pluriennale  della  Regione per gli anni
1987-1989.