Art. 4.
 
   1.   Per   l'applicazione  della  seguente  legge  e'  autorizzata
nell'anno 1987 la spesa di L. 2.046.000.000, che  gravera'  sul  cap.
34950  che si istituisce nella parte Spesa del bilancio di previsione
della Regione per l'esercizio in corso.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  precedente si
provvede:
    quanto  a L. 1.246.000.000, mediante iscrizione dell'assegnazione
prevista dall'art. 5 della legge 8 novembre 1986,  n.  752,  per  gli
interventi  previsti  dal  regolamento  CEE  n. 1401/86 in materia di
azioni strutturali; detta  assegnazione  sara'  introitata  nel  cap.
05875   che  si  istituisce  nella  parte  Entrata  del  bilancio  di
previsione per l'anno in corso;
    quanto a L. 800.000.000, mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento  iscritto  al  cap.  50150   "Fondo   globale   per   il
finanziamento  di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di
investimento)"  a  valere   sull'apposito   accantonamento   previsto
nell'allegato 8 del bilancio di previsione per l'anno 1987.