Art. 4. 1. Per l'applicazione della seguente legge e' autorizzata nell'anno 1987 la spesa di L. 2.046.000.000, che gravera' sul cap. 34950 che si istituisce nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede: quanto a L. 1.246.000.000, mediante iscrizione dell'assegnazione prevista dall'art. 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per gli interventi previsti dal regolamento CEE n. 1401/86 in materia di azioni strutturali; detta assegnazione sara' introitata nel cap. 05875 che si istituisce nella parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno in corso; quanto a L. 800.000.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio di previsione per l'anno 1987.