Art. 3.
 
   1.  L'onere  di  lire  384  milioni  a  carico  della  Regione per
l'applicazione della presente legge gravera'  sul  cap.  31405  della
parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  precedente  comma si
provvede mediante riduzione  di  L.  384.000.000  dello  stanziamento
iscritto  al  cap. 32650 del bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio finanziario 1987, legge regionale 5 gennaio 1987, n. 2.