Art. 3. 1. L'onere di lire 384 milioni a carico della Regione per l'applicazione della presente legge gravera' sul cap. 31405 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987. 2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di L. 384.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 32650 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987, legge regionale 5 gennaio 1987, n. 2.