(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2
                         del 21 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  E'  autorizzata  per  l'anno  1987  la  maggiore  spesa  di L.
500.000.000 per interventi di cui all'art. 11 della  legge  regionale
11  aprile  1984,  n.  6,  recante  finanziamento  di opere pubbliche
nell'interesse di enti locali.