Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul cap. 27950 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987. 2. Alla copertura della maggiore spesa di L. 500.000.000 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1987 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 ed iscritta nel cap. 36750 del bilancio di previsione della Regione per l'anno medesimo.