Art. 2.
 
   1. La spesa prevista dall'art. 1 gravera' sul cap. n. 38245 che si
istituisce nel bilancio di previsione della Regione per l'anno  1987.
   2.   Alla  copertura  del  relativo  onere  si  provvede  mediante
riduzione per L. 389.400.000  dello  stanziamento  iscritto  al  cap.
50150  "Fondo  globale  per  il  finanziamento di spese per ulteriori
programmi   di   sviluppo   (spese   di   investimento)"   a   valere
sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione
per  l'esercizio  1987  relativo  all'esperimento   pilota   per   la
realizzazione  di  una  centrale  idroelettrica;  su detto intervento
risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 610.000.000.