Art. 2. 1. La spesa prevista dall'art. 1 gravera' sul cap. n. 38245 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987. 2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione per L. 389.400.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 relativo all'esperimento pilota per la realizzazione di una centrale idroelettrica; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 610.000.000.