Art. 11. Modalita' di erogazione 1. La prima rata del contributo di cui all'articolo precedente e' erogata secondo le modalita' stabilite dal consiglio regionale con deliberazione di concessione. 2. L'erogazione delle rate successive e' effettuata con decreto del Presidente della giunta regionale, previa dimostrazione da parte delle cooperative, societa' e associazioni degli stati di avanzamento o dell'attuazione del progetto. 3. Eventuali modifiche ai progetti approvati devono essere comunicate al nucleo di valutazione, e ove rilevanti, preventivamente autorizzate con deliberazione della giunta regionale su apposita domanda delle cooperative, associazioni o societa' interessate. 4. I contributi sono concessi per un solo progetto. 5. I contributi vengono assegnati alle cooperative, societa' e associazioni i cui soci siano direttamente e produttivamente impegnati nelle attivita' lavorative di cui al progetto ammesso al finanziamento. 6. Per l'ammissione al finanziamento oltre ai requisiti previsti all'art. 8 della presente legge, i soggetti di cui al punto a) e b) del succitato articolo devono presentare la seguente documentazione: a) estratto libro soci; b) atto costitutivo e statuto omologato e trascritto; c) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria commerciale del tribunale in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda; d) dichiarazione dell'ufficio di collocamento attestante lo stato di disoccupazione dei soci all'atto di costituzione della cooperativa, societa' e associazione; o dichiarazione di atto di notorieta' attestante lo stato di disoccupazione per i giovani di cui all'articolo 8 della presente legge; e) obiettivi socio-economici produttivi ed occupazionali che si intendono perseguire; f) piano tecnico finanziario che individui le caratteristiche e l'ammontare dell'investimento; g) spazi di mercato che si intendono coprire; h) eventuale progetto formativo dei giovani, connesso al programma da inserire nei piani regionali della formazione professionale.