Art. 12. Contributi di formazione e lavoro 1. Per ogni lavoratore di eta' compresa fra i 15 e i 29 anni assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e ad incremento dei livelli occupazionali e' concesso ai datori di lavoro, a sostegno degli oneri relativi sulla formazione professionale, un contributo pari al 15 per cento della relativa retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria. 2. Tale contributo e' elevato al 30 per cento nel caso in cui il datore di lavoro converta il rapporto a tempo indeterminato il contratto di formazione e lavoro, con un ulteriore incremento del 5 per cento per i giovani in possesso di attestato di qualifica o diploma conseguiti in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o presso Istituti professionali di Stato. 3. Ai fini della verifica dell'incremento dei livelli occupazionali e' considerato l'organico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compresi i dipendenti in cassa integrazione guadagni) al momento della richiesta del contratto di formazione e lavoro. 4. I contributi di cui al 1 e 2 comma sono, altresi', erogati alle stesse condizioni di cui al precedente 3 comma, per l'assunzione con contratti di formazione - lavoro di giovani diplomati o laureati, ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed espressamente autorizzato a termine di legge. 5. I contributi di cui ai commi precedenti vanno cumulati ai sensi dell'art. 5 della legge n. 113/1986.