Art. 12.
                  Contributi di formazione e lavoro
 
   1.  Per  ogni  lavoratore  di  eta'  compresa fra i 15 e i 29 anni
assunto con contratto di  formazione  e  lavoro  secondo  le  vigenti
disposizioni  di  legge  e ad incremento dei livelli occupazionali e'
concesso ai datori di lavoro, a sostegno degli oneri  relativi  sulla
formazione  professionale,  un  contributo pari al 15 per cento della
relativa retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro  di
categoria.
   2.  Tale  contributo e' elevato al 30 per cento nel caso in cui il
datore di lavoro  converta  il  rapporto  a  tempo  indeterminato  il
contratto  di  formazione e lavoro, con un ulteriore incremento del 5
per cento per i giovani in  possesso  di  attestato  di  qualifica  o
diploma  conseguiti  in  corsi di formazione professionale finanziati
dalla Regione o presso Istituti professionali di Stato.
   3.   Ai   fini   della   verifica   dell'incremento   dei  livelli
occupazionali e' considerato l'organico dei lavoratori con  contratto
a  tempo  indeterminato  (compresi i dipendenti in cassa integrazione
guadagni) al momento della richiesta del contratto  di  formazione  e
lavoro.
   4.  I  contributi  di cui al 1 e 2 comma sono, altresi', erogati
alle  stesse  condizioni  di  cui  al  precedente   3   comma,   per
l'assunzione   con  contratti  di  formazione  -  lavoro  di  giovani
diplomati  o  laureati,  ai  datori  di  lavoro  iscritti  agli  albi
professionali,  quando  il  progetto  di formazione venga predisposto
dagli ordini e collegi professionali ed espressamente  autorizzato  a
termine di legge.
   5. I contributi di cui ai commi precedenti vanno cumulati ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 113/1986.