Art. 13.
                      Contratti di apprendistato
 
   1. Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani tra i  15  e  i  29
anni  in  qualita'  di  apprendisti,  e' concesso in contributo di L.
200.000 per ogni mensilita' di retribuzione ad essi corrisposta.
   2.  Il  contributo  e'  ridotto  a  L.  150.000  ed  a  L. 100.000
rispettivamente nel secondo e  nel  terzo  anno  di  svolgimento  del
rapporto di apprendistato. Tali contributi sono maggiorati di 1/3 nel
caso in cui, terminato il periodo di apprendistato  l'azienda  assuma
l'apprendista qualificato a tempo indeterminato.
   3.  I  contributi  che  ciascun  datore  di  lavoro artigiano puo'
ricevere su richiesta ed in applicazione del  comma  precedente,  non
devono comunque superare l'importo mensile di L. 1.000.000.
   4. Non possono piu' accedere al contributo di cui al primo comma i
datori  di  lavoro  artigiani  che,  al  termine   del   periodo   di
apprendistato  e  comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano
licenziato piu' del 50 per cento, senza  giustificato  motivo,  degli
apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel
presente articolo.