Art. 13. Contratti di apprendistato 1. Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani tra i 15 e i 29 anni in qualita' di apprendisti, e' concesso in contributo di L. 200.000 per ogni mensilita' di retribuzione ad essi corrisposta. 2. Il contributo e' ridotto a L. 150.000 ed a L. 100.000 rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato. Tali contributi sono maggiorati di 1/3 nel caso in cui, terminato il periodo di apprendistato l'azienda assuma l'apprendista qualificato a tempo indeterminato. 3. I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano puo' ricevere su richiesta ed in applicazione del comma precedente, non devono comunque superare l'importo mensile di L. 1.000.000. 4. Non possono piu' accedere al contributo di cui al primo comma i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano licenziato piu' del 50 per cento, senza giustificato motivo, degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.