Art. 16. Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in opere e servizi di pubblica utilita' 1. Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si presenta piu' grave la situazione occupazionale in particolare giovanile, avuto riguardo alle competenze di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 in materia di cantieri di lavoro, la Regione finanzia i progetti predisposti dai comuni singoli o associati e dalle Comunita' montane per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati in prevalenza giovani nella realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita', nel rispetto delle norme sul colllocamento. 2. Gli enti interessati devono presentare richiesta di finanziamento corredata dal progetto approvato dai rispettivi organi consiliari contenente: a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravita' e le caratteristiche della crisi occupazionale, in particolare giovanile nell'area territoriale di competenza dell'ente proponente; b) la descrizione analitica delle opere e/o servizi che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali e della dichiarazione di pubblica utilita' rilasciata dall'autorita' competente; c) le modalita' organizzative dell'attivita' lavorativa che dovra' svolgersi sotto la guida ed il controllo di personale tecnico dell'ente promotore o, comunque di persona incaricata dall'ente sulla base di specifiche attitudini professionali; d) il numero dei disoccupati da utilizzare, comunque non inferiore a 10, e le loro caratteristiche; e) la durata del progetto, non inferiore a mesi 2 e non superiore a mesi 6, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate previste; f) la durata della prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che puo' comprendere anche momenti formativi; g) gli oneri finanziari comprendenti le spese di funzionamento ed organizzazione, assegni ai lavoratori interessati oneri previdenziali ed assicurativi; h) le fonti di finanziamento previste; i) la conferma dell'avvenuta acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove richiesti. 3. L'importo dell'assegno giornaliero da corrispondere ai lavoratori impiegati nei progetti, di cui dal presente articolo e' stabilito in lire 30 mila lorde. Detto importo grava per il 70 per cento sul bilancio regionale e per il 30 per cento sul bilancio dell'ente proponente. 4. L'individuazione dell'avviamento dei lavoratori disoccupati deve aver luogo secondo le norme vigenti in materia di collocamento. 5. La partecipazione dei lavoratori ai progetti e' volontaria e non costituisce titolo per l'assunzione negli enti promotori pubblici o privati. Per la durata del progeto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione al collocamento. 6. La giunta regionale sulla base dei progetti presentati, tenuto conto dei livelli di disoccupazione predispone un piano di riparto tra gli enti interessati, tenendo presente che l'intervento finanziario regionale e' limitato alla quota parte dell'assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i disoccupati. 7. Il piano e' approvato dal consiglio regionale. 8. Gli oneri di cui agli interventi del presente articolo gravano sul bilancio regionale relativamente al capitolo "Sollievo alla disoccupazione".