Art. 16.
     Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati
               in opere e servizi di pubblica utilita'
 
   1. Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si
presenta  piu'  grave  la  situazione  occupazionale  in  particolare
giovanile,  avuto  riguardo  alle  competenze  di cui all'art. 36 del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  616/77  in  materia  di
cantieri  di  lavoro,  la Regione finanzia i progetti predisposti dai
comuni singoli o associati e dalle Comunita'  montane  per  l'impiego
temporaneo  di  lavoratori  disoccupati  in  prevalenza giovani nella
realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita',  nel  rispetto
delle norme sul colllocamento.
   2.   Gli   enti   interessati   devono   presentare  richiesta  di
finanziamento corredata dal progetto approvato dai rispettivi  organi
consiliari contenente:
     a)  una  relazione  sintetica  sulla  situazione del mercato del
lavoro dalla quale si evincano la gravita' e le caratteristiche della
crisi  occupazionale, in particolare giovanile nell'area territoriale
di competenza dell'ente proponente;
     b)  la  descrizione  analitica  delle  opere  e/o servizi che si
intendono   attuare,    comprensiva    degli    eventuali    elementi
tecnico-progettuali   e  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
rilasciata dall'autorita' competente;
     c)  le  modalita'  organizzative  dell'attivita'  lavorativa che
dovra' svolgersi sotto la guida ed il controllo di personale  tecnico
dell'ente promotore o, comunque di persona incaricata dall'ente sulla
base di specifiche attitudini professionali;
     d)  il  numero  dei  disoccupati  da  utilizzare,  comunque  non
inferiore a 10, e le loro caratteristiche;
     e)  la  durata  del  progetto,  non  inferiore  a  mesi  2 e non
superiore a mesi 6, specificata in mesi e  numero  complessivo  delle
giornate previste;
     f)  la  durata  della  prestazione  lavorativa  giornaliera  non
inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che puo' comprendere anche
momenti formativi;
     g)  gli  oneri finanziari comprendenti le spese di funzionamento
ed  organizzazione,   assegni   ai   lavoratori   interessati   oneri
previdenziali ed assicurativi;
     h) le fonti di finanziamento previste;
     i)   la   conferma   dell'avvenuta   acquisizione  di  eventuali
autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove richiesti.
   3.   L'importo   dell'assegno   giornaliero  da  corrispondere  ai
lavoratori impiegati nei progetti, di cui dal  presente  articolo  e'
stabilito  in  lire  30 mila lorde. Detto importo grava per il 70 per
cento sul bilancio regionale e per  il  30  per  cento  sul  bilancio
dell'ente proponente.
   4.  L'individuazione  dell'avviamento  dei  lavoratori disoccupati
deve aver luogo secondo le norme vigenti in materia di  collocamento.
   5.  La  partecipazione  dei lavoratori ai progetti e' volontaria e
non costituisce titolo per l'assunzione negli enti promotori pubblici
o  privati.  Per la durata del progeto i lavoratori in esso impiegati
mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la
iscrizione al collocamento.
   6.  La giunta regionale sulla base dei progetti presentati, tenuto
conto dei livelli di disoccupazione predispone un  piano  di  riparto
tra   gli   enti   interessati,  tenendo  presente  che  l'intervento
finanziario regionale  e'  limitato  alla  quota  parte  dell'assegno
giornaliero e degli oneri sociali previsti per i disoccupati.
   7. Il piano e' approvato dal consiglio regionale.
   8.  Gli oneri di cui agli interventi del presente articolo gravano
sul bilancio  regionale  relativamente  al  capitolo  "Sollievo  alla
disoccupazione".