Art. 4.
                              Procedure
 
   1.  Le  domande  tese  ad ottenere i benefici della presente legge
devono essere inoltrate entro il mese  di  ottobre  di  ciascun  anno
solare  all'assessorato  competente  per settore, che le trasmettera'
con parere di conformita' alla programmazione del proprio settore, al
nucleo di valutazione, entro 15 giorni dal ricevimento.
   2.  Il  nucleo  di  valutazione  definita  entro  i  trenta giorni
successivi, la relativa istruttoria,  formula  piani  trimestrali  da
sottoporre,  su  proposta  dell'assessore  al  lavoro  e acquisito il
parere della competente  commissione  consiliare,  alla  approvazione
della  giunta  regionale.  Il  parere  della  commissione  si intende
acquisito se non espresso entro i trenta giorni dal  ricevimento  del
piano.