Art. 4. Procedure 1. Le domande tese ad ottenere i benefici della presente legge devono essere inoltrate entro il mese di ottobre di ciascun anno solare all'assessorato competente per settore, che le trasmettera' con parere di conformita' alla programmazione del proprio settore, al nucleo di valutazione, entro 15 giorni dal ricevimento. 2. Il nucleo di valutazione definita entro i trenta giorni successivi, la relativa istruttoria, formula piani trimestrali da sottoporre, su proposta dell'assessore al lavoro e acquisito il parere della competente commissione consiliare, alla approvazione della giunta regionale. Il parere della commissione si intende acquisito se non espresso entro i trenta giorni dal ricevimento del piano.