Art. 9. Settore d'intervento 1. I settori di intervento sono: 1) agricoltura, foreste, caccia e pesca; 2) turismo, agriturismo e tempo libero; 3) artigianato; 4) progetti integrati nei settori di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo; 5) servizi alle imprese nei settori di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo; 6) valorizzazione dei beni ambientali; 7) gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali; 8) valorizzazione, manutenzione e fruizione dei beni culturali; 9) salvaguardia del territorio.