Art. 9.
                         Settore d'intervento
 
   1. I settori di intervento sono:
    1) agricoltura, foreste, caccia e pesca;
    2) turismo, agriturismo e tempo libero;
    3) artigianato;
    4) progetti integrati nei settori di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6,
7, 8 e 9 del presente articolo;
    5)  servizi alle imprese nei settori di cui ai numeri 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 e 9 del presente articolo;
    6) valorizzazione dei beni ambientali;
    7) gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali;
    8) valorizzazione, manutenzione e fruizione dei beni culturali;
    9) salvaguardia del territorio.