Art. 2.
 
  Al  maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato per l'anno 1987  in  L.  80.000.000,  si  provvede  mediante
riduzione  di  pari  importo  per  competenza e cassa del cap. 323000
"Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi
provvedimenti  legislativi riguardanti spese correnti" dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987.
   La partita n. 1 dell'elenco n. 3, e' ridotta di L. 80.000.000.
   Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1987 lo stanziamento del cap. 071626 denominato "Contributi alle sedi
provinciali   abruzzesi   dell'Associazione   nazionale  mutilati  ed
invalidi civili" e' incrementato  di  L.  80.000.000  in  termini  di
competenza e di cassa.
   Negli  esercizi  successivi  la  spesa  grava  sui  corrispondenti
capitoli dei pertinenti bilanci.