Art. 2. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1987 in L. 80.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo per competenza e cassa del cap. 323000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987. La partita n. 1 dell'elenco n. 3, e' ridotta di L. 80.000.000. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987 lo stanziamento del cap. 071626 denominato "Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili" e' incrementato di L. 80.000.000 in termini di competenza e di cassa. Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.