Art. 2. Nella fase provvisoria suddetta, per l'approvazione dei programmi di cui al precedente articolo, gia' trasmessi alla giunta regionale ai sensi dell'art. 13 legge regionale 35/78 sulla scorta delle ricognizioni previste dall'art. 4 stessa legge i responsabili dei Centri presentano entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge una propria relazione in cui si dia conto delle osservazioni comunque ricevute e delle proposte non accolte, allegandole, se depositate dai promotori, e siano illustrate le modalita' dei confronti avuti per la verifica della rispondenza del programma alle finalita' prescritte. Si prescinde da dette verifiche per le attivita' consistenti in servizi d'istituto in sede e per quelle che proseguano, ripetano o realizzino in ritardo identiche attivita' incluse nel programma 1987 a suo tempo regolarmente approvato. Tali attivita' si intendono provvisoriamente autorizzate e finanziabili sotto la responsabilita' della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, in base all'atto con cui la giunta approva le proposte di programma da sottoporre al consiglio regionale. Per il 1988 il termine di cui al secondo comma dell'art. 13 legge regionale 35/78 e' fissato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.