(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 13 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'anno 1987, il termine previsto nel primo comma dell'art. 64, della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, concernente: "Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo", e' spostato al 20 dicembre 1987.