Art. 2. All'onere derivante dalla presente legge valutato, per l'anno 1987, in lire 10 milioni si provvede con gli stanziamenti iscritti ai capp. 11201 e 11202 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1987. Negli esercizi successivi si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.