Art. 2.
 
   All'onere  derivante  dalla  presente  legge  valutato, per l'anno
1987, in lire 10 milioni si provvede con gli stanziamenti iscritti ai
capp. 11201 e 11202 dello stato di previsione della spesa di bilancio
1987.
   Negli   esercizi  successivi  si  provvede  con  gli  stanziamenti
iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.