Art. 2. La giunta regionale, in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della legge regionale 16 dicembre 1982, n. 90, effettua il censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il catasto regionale delle acque, integrato anche per le finalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, e della legge 24 gennaio 1986, n. 7.