Art. 2.
 
   La  giunta  regionale,  in  ottemperanza agli articoli 2 e 3 della
legge regionale 16 dicembre 1982, n. 90, effettua il  censimento  dei
corpi idrici superficiali e sotterranei ed il catasto regionale delle
acque, integrato anche  per  le  finalita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, e della legge 24
gennaio 1986, n. 7.