Art. 3. La giunta regionale predispone un piano di bonifica di aree inquinate. Il piano deve prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi; b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti; c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza; d) le modalita' per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale; e) le procedure di affidamento dei lavori; f) la stima degli oneri finanziari; g) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare; h) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente. La giunta regionale provvede al periodico aggiornamento del piano di cui al comma primo sulla base delle risultanze delle indagini e verifiche effettuate dalle autorita' di controllo.