Art. 3.
 
   La  giunta  regionale  predispone  un  piano  di  bonifica di aree
inquinate.
   Il piano deve prevedere:
     a) l'ordine di priorita' degli interventi;
     b)   l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle
caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
     c)  i  soggetti  cui compete l'intervento e gli enti che ad essi
devono sostituirsi in caso di inadempienza;
     d)  le  modalita'  per  l'intervento  di  bonifica e risanamento
ambientale;
     e) le procedure di affidamento dei lavori;
     f) la stima degli oneri finanziari;
     g) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare;
     h)  le  eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la
tutela dell'ambiente.
   La  giunta regionale provvede al periodico aggiornamento del piano
di cui al comma primo sulla base delle risultanze  delle  indagini  e
verifiche effettuate dalle autorita' di controllo.