Art. 4.
 
   La  giunta  regionale, in attuazione della legge 24 marzo 1987, n.
119, predispone un piano regionale per il trattamento e l'adeguamento
degli  scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge
10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
prevedendo  ambiti  territoriali  ottimali da servire con impianti di
trattamento ed individuando i  soggetti  pubblici  e  privati  a  cui
affidare la realizzazione e gestione degli impianti.
   Il  piano  e'  redatto  sulla  base  degli  indirizzi  emanati dal
Ministero dell'ambiente.