Art. 4. La giunta regionale, in attuazione della legge 24 marzo 1987, n. 119, predispone un piano regionale per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. Il piano e' redatto sulla base degli indirizzi emanati dal Ministero dell'ambiente.