Art. 5.
 
   La  giunta  regionale,  per  il rilevamento dei dati, l'esecuzione
degli studi  necessari  e  l'elaborazione  degli  atti  di  cui  agli
articoli 2, 3 e 4 della presente legge, nonche' per l'aggiornamento e
l'adeguamento del piano di risanamento delle  acque,  predisposto  in
tre  fasi successive denominate rispettivamente: piano di risanamento
delle fasce costiere  abruzzesi,  piano  di  risanamento  dei  bacini
idrografici  dei  fiumi  Vomano  -  Aterno/Pescara e Sangro, piano di
risanamento  dei  bacini  minori  e  della  Piana  del   Fucino,   e'
autorizzata ad avvalersi dell'ausilio di Enti, Istituti Universitari,
Istituti di Ricerca, studi professionali particolarmente  qualificati
e  con  provata  esperienza  tecnico-professionale  nel  campo  delle
discipline oggetto della presente legge.
   Gli  incarichi  di  cui  sopra  sono  conferiti nel rispetto delle
vigenti norme e sono regolati da apposita convenzione.