Art. 5. La giunta regionale, per il rilevamento dei dati, l'esecuzione degli studi necessari e l'elaborazione degli atti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, nonche' per l'aggiornamento e l'adeguamento del piano di risanamento delle acque, predisposto in tre fasi successive denominate rispettivamente: piano di risanamento delle fasce costiere abruzzesi, piano di risanamento dei bacini idrografici dei fiumi Vomano - Aterno/Pescara e Sangro, piano di risanamento dei bacini minori e della Piana del Fucino, e' autorizzata ad avvalersi dell'ausilio di Enti, Istituti Universitari, Istituti di Ricerca, studi professionali particolarmente qualificati e con provata esperienza tecnico-professionale nel campo delle discipline oggetto della presente legge. Gli incarichi di cui sopra sono conferiti nel rispetto delle vigenti norme e sono regolati da apposita convenzione.