Art. 6.
 
   All'onere  derivante  dalla  presente legge e valutato, per l'anno
1987,  in  L.  200.000.000,  si  provvede  introducendo  le  seguenti
variazioni,  per  competenza  e  cassa, nello stato di previsione del
medesimo esercizio finanziario:
  (Omissis).
   La  partita  n.  10  dell'elenco  n.  4 allegato al bilancio 1987,
incrementata con il provvedimento di prima variazione al bilancio del
medesimo esercizio, e' corrispondentemente ridotta.
   Per  gli  anni  a  venire  al  1987,  si  provvedera' con apposito
successivo provvedimento legislativo.