Art. 6. All'onere derivante dalla presente legge e valutato, per l'anno 1987, in L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione del medesimo esercizio finanziario: (Omissis). La partita n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1987, incrementata con il provvedimento di prima variazione al bilancio del medesimo esercizio, e' corrispondentemente ridotta. Per gli anni a venire al 1987, si provvedera' con apposito successivo provvedimento legislativo.