Art. 2.
                           Norme attuative
 
   I  fondi  di  cui alla presente legge sono destinati alle medesime
finalita' previste dalla legge regionale 16 settembre 1982, n. 82,  e
la ripartizione dei fondi avverra' secondo le norme ivi contenute.
   Qualora  tutte  le  istanze di finanziamento da parte di una delle
categorie di operatori di cui al precedente comma fossero soddisfatte
senza  esaurire  i  fondi  ad  essa  destinati,  gli  stessi  vengono
ripartiti, in parti uguali, fra gli  altri  soggetti  previsti  dalla
presente legge.