Art. 2. Norme attuative I fondi di cui alla presente legge sono destinati alle medesime finalita' previste dalla legge regionale 16 settembre 1982, n. 82, e la ripartizione dei fondi avverra' secondo le norme ivi contenute. Qualora tutte le istanze di finanziamento da parte di una delle categorie di operatori di cui al precedente comma fossero soddisfatte senza esaurire i fondi ad essa destinati, gli stessi vengono ripartiti, in parti uguali, fra gli altri soggetti previsti dalla presente legge.