Art. 3.
                        Dotazioni finanziarie
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge
relativo  all'anno  1987,  giusta  le  disposizioni   contenute   nel
precedente  art.  1, si provvede introducendo le seguenti variazioni,
per competenza e cassa, nello stato di  previsione  della  spesa  del
bilancio per il medesimo esercizio:
  (Omissis).
   La  partita  n.  7 dell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1987, e'
ridotta di L. 6.000.000.000.
   Resta  conseguentemente  integrato l'art. 33 della legge regionale
13 maggio 1987, n. 21.
   Per gli anni 1988 e 1989 l'onere annuale di L. 6.000.000.000 sara'
iscritto  nei  corrispondenti  capitoli   dei   pertinenti   bilanci,
ugualmente  finanziato  dai trasferimenti statali in attuazione delle
leggi 1 dicembre 1983, n. 651, e 1 marzo 1986, n.  64,  concernenti
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
   L'utilizzazione  del  finanziamento  stanziato  al  cap. 262409 ha
luogo nel  rispetto  delle  procedure  stabilite  dalle  disposizioni
riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.