Art. 3. Dotazioni finanziarie All'onere derivante dall'applicazione della presente legge relativo all'anno 1987, giusta le disposizioni contenute nel precedente art. 1, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio: (Omissis). La partita n. 7 dell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1987, e' ridotta di L. 6.000.000.000. Resta conseguentemente integrato l'art. 33 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21. Per gli anni 1988 e 1989 l'onere annuale di L. 6.000.000.000 sara' iscritto nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci, ugualmente finanziato dai trasferimenti statali in attuazione delle leggi 1 dicembre 1983, n. 651, e 1 marzo 1986, n. 64, concernenti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'utilizzazione del finanziamento stanziato al cap. 262409 ha luogo nel rispetto delle procedure stabilite dalle disposizioni riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.