Art. 3.
 
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione
Abruzzo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, addi' 15 gennaio 1988
 
                               MATTUCCI