(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 4 del 12 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, costituiti o da costituire presso l'amministrazione regionale in base ad atti formali e' attribuito, salvo che sia diversamente stabilito da norme particolari, un gettone individuale di presenza di lire 40 mila per ogni giornata di partecipazione alle sedute. Ai predetti componenti spetta altresi', quando ne ricorrono i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione nella misura ed alle condizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, se pubblici dipendenti, o dalla vigente disciplina regionale per il personale della piu' elevata qualifica dirigenziale, in tutti gli altri casi.