Art. 3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente valutabile in L. 15.000.000 per l'anno 1987, si provvede con lo stanziamento gia' iscritto al cap. 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio. Per gli anni successivi, l'onere complessivo e' determinato dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.