Art. 3.
 
   Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge,
presuntivamente valutabile in  L.  15.000.000  per  l'anno  1987,  si
provvede con lo stanziamento gia' iscritto al cap. 011425 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.
   Per  gli anni successivi, l'onere complessivo e' determinato dalle
rispettive leggi di bilancio,  ai  sensi  dell'art.  10  della  legge
regionale 29 dicembre 1977, n. 81.