Art. 10.
                Selettivita' e limitazioni degli aiuti
 
   1. A norma dell'art. 8 del regolamento C.E.E. n. 797/85:
     a)  gli aiuti concessi senza l'intervento finanziario del FEOGA,
per investimenti in aziende singole o  associate  che  soddisfano  le
condizioni  di  cui  all'art. 2, non possono superare quelli previsti
all'art. 9, maggiorati eventualmente dell'aiuto supplementare di  cui
all'art.  13, settimo comma, lettera c), ad eccezione degli aiuti per
la costruzione di  fabbricati  aziendali,  per  il  trasferimento  di
fabbricati  aziendali  effettuato per pubblica utilita', per le opere
di miglioramento fondiario, nonche' per  gli  investimenti  destinati
alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente. Tali aiuti saranno
concessi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 e degli articoli
92, 93 e 94 del Trattato C.E.E.;
     b)  gli  aiuti per investimenti in aziende che non soddisfano le
condizioni di cui al primo comma  dell'art.  2  sono  ridotti  di  un
quarto  rispetto alle misure previste dall'art. 9, ad eccezione degli
aiuti  per  la  realizzazione  di  risparmi  di  energia  e  per   il
miglioramento  fondiario  che possono raggiungere le misure suddette.
Tali aiuti possono essere concessi  per  un  volume  di  investimenti
totale  di 60.000 ECU-U.L.U. e 120.000 ECU per azienda per un periodo
di 6 anni;
     c)   in   deroga   alle   disposizioni  della  lettera  b),  per
investimenti non  superiori  a  25.000  ECU,  effettuati  in  piccole
aziende  che  non  soddisfano  le  condizioni  di  cui al primo comma
dell'art. 2, possono  essere  concessi  aiuti  transitori  fino  alle
misure   massime   previste  dall'art.  9,  eventualmente  maggiorate
dell'aiuto  supplementare  di  cui  al  settimo  comma,  lettera  c),
dell'art. 13;
     d)  agli  investimenti nelle aziende di cui alle lettere b) e c)
si applicano le disposizioni, limitazioni ed esclusioni  previste  ai
commi da 1. a 4. dell'art. 8, con eccezione per i seguenti:
     1.  per  investimenti nel settore della produzione dei palmipedi
destinati alla produzione di "foie gras":
     2.  per  l'acquisto  di  bestiame  vivo diverso da quello suino,
avicolo o vitelli  da  macello,  purche'  non  si  tratti  del  primo
acquisto.
   Nelle  stesse  aziende  il  numero  di vacche da latte indicato al
terzo comma, lettera a), dell'art. 8 e' ridotto a 40 per U.L.U. e per
azienda;
     e) i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo non
si applicano:
     1) alle misure di aiuto all'acquisto di terre;
     2)  ai  crediti di esercizio agevolati di durata non superiore a
un anno;
     3) alle misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi;
     4)   alle  garanzie  per  i  prestiti  contratti,  compresi  gli
interessi;
     5)  alle  misure  di  aiuto  concernenti  la  protezione  ed  il
miglioramento dell'ambiente,  purche',  non  determinino  un  aumento
della produzione.
   Dette  misure  saranno  adottate  in conformita' alle disposizioni
degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato C.E.E.
   2.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
aiuti previsti dalla vigente legislazione regionale, come da tabella,
allegato A) alla presente legge.