Art. 10. Selettivita' e limitazioni degli aiuti 1. A norma dell'art. 8 del regolamento C.E.E. n. 797/85: a) gli aiuti concessi senza l'intervento finanziario del FEOGA, per investimenti in aziende singole o associate che soddisfano le condizioni di cui all'art. 2, non possono superare quelli previsti all'art. 9, maggiorati eventualmente dell'aiuto supplementare di cui all'art. 13, settimo comma, lettera c), ad eccezione degli aiuti per la costruzione di fabbricati aziendali, per il trasferimento di fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilita', per le opere di miglioramento fondiario, nonche' per gli investimenti destinati alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente. Tali aiuti saranno concessi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 e degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato C.E.E.; b) gli aiuti per investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 2 sono ridotti di un quarto rispetto alle misure previste dall'art. 9, ad eccezione degli aiuti per la realizzazione di risparmi di energia e per il miglioramento fondiario che possono raggiungere le misure suddette. Tali aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti totale di 60.000 ECU-U.L.U. e 120.000 ECU per azienda per un periodo di 6 anni; c) in deroga alle disposizioni della lettera b), per investimenti non superiori a 25.000 ECU, effettuati in piccole aziende che non soddisfano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 2, possono essere concessi aiuti transitori fino alle misure massime previste dall'art. 9, eventualmente maggiorate dell'aiuto supplementare di cui al settimo comma, lettera c), dell'art. 13; d) agli investimenti nelle aziende di cui alle lettere b) e c) si applicano le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste ai commi da 1. a 4. dell'art. 8, con eccezione per i seguenti: 1. per investimenti nel settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di "foie gras": 2. per l'acquisto di bestiame vivo diverso da quello suino, avicolo o vitelli da macello, purche' non si tratti del primo acquisto. Nelle stesse aziende il numero di vacche da latte indicato al terzo comma, lettera a), dell'art. 8 e' ridotto a 40 per U.L.U. e per azienda; e) i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo non si applicano: 1) alle misure di aiuto all'acquisto di terre; 2) ai crediti di esercizio agevolati di durata non superiore a un anno; 3) alle misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi; 4) alle garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi; 5) alle misure di aiuto concernenti la protezione ed il miglioramento dell'ambiente, purche', non determinino un aumento della produzione. Dette misure saranno adottate in conformita' alle disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato C.E.E. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli aiuti previsti dalla vigente legislazione regionale, come da tabella, allegato A) alla presente legge.