Art. 11. Presentazione delle domande e ordine di priorita' per la concessione degli aiuti 1. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui all'art. 9, formulate secondo lo schema approvato dalla giunta regionale e corredate del piano di miglioramento materiale nonche' della documentazione e certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, sono presentate alla giunta regionale. 2. Alla concessione degli aiuti provvede la giunta regionale secondo l'ordine di priorita' dalla stessa individuato con propria deliberazione sentite le organizzazioni professionali agricole e quelle delle cooperative agricole nonche' la commissione consiliare permanente. 3. Nella fase di prima applicazione delle presenti norme, sono definite con precedenza assoluta le domande presentate ai sensi della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, pervenute entro il 30 settembre 1985 e non evase per esaurimento delle necessarie disponibilita', purche' soddisfino alle condizioni previste dalla presente legge.