Art. 11.
          Presentazione delle domande e ordine di priorita'
                    per la concessione degli aiuti
 
   1. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui all'art. 9,
formulate secondo  lo  schema  approvato  dalla  giunta  regionale  e
corredate   del   piano  di  miglioramento  materiale  nonche'  della
documentazione e certificazione attestante il possesso dei  requisiti
previsti, sono presentate alla giunta regionale.
   2.  Alla  concessione  degli  aiuti  provvede  la giunta regionale
secondo l'ordine di priorita' dalla stessa  individuato  con  propria
deliberazione  sentite  le  organizzazioni  professionali  agricole e
quelle delle cooperative agricole nonche' la  commissione  consiliare
permanente.
   3.  Nella  fase  di  prima applicazione delle presenti norme, sono
definite con precedenza assoluta le domande presentate ai sensi della
legge  regionale  20  luglio  1979,  n.  38,  pervenute  entro  il 30
settembre  1985  e  non  evase  per  esaurimento   delle   necessarie
disponibilita',  purche'  soddisfino  alle  condizioni previste dalla
presente legge.