Art. 12.
                  Controlli e decadenza dai benefici
 
   1.  Il  beneficiario dell'aiuto e' tenuto a presentare annualmente
una relazione illustrativa dello stato di  attuazione  del  piano  di
sviluppo approvato.
   2. La giunta regionale ha facolta' di disporre controlli in ordine
al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con l'approvazione
del piano.
   3.  Nell'ipotesi  di  gravi  inadempienze  in  ordine agli impegni
assunti e imputabili all'imprenditore, sia nella fase  di  attuazione
del  piano  sia nel decennio successivo all'ultimazione dello stesso,
la giunta regionale  pronuncia  la  decadenza  dai  benefici  con  il
conseguente   recupero   delle   somme   erogate,  comprensive  degli
interessi.