Art. 12. Controlli e decadenza dai benefici 1. Il beneficiario dell'aiuto e' tenuto a presentare annualmente una relazione illustrativa dello stato di attuazione del piano di sviluppo approvato. 2. La giunta regionale ha facolta' di disporre controlli in ordine al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con l'approvazione del piano. 3. Nell'ipotesi di gravi inadempienze in ordine agli impegni assunti e imputabili all'imprenditore, sia nella fase di attuazione del piano sia nel decennio successivo all'ultimazione dello stesso, la giunta regionale pronuncia la decadenza dai benefici con il conseguente recupero delle somme erogate, comprensive degli interessi.