Art. 13. Aiuti speciali ai giovani agricoltori 1. Ai giovani di eta' non inferiore a 18 anni, che si insediano in aziende agricole in qualita' di agricoltori a titolo principale, sono concessi aiuti speciali di primo insediamento a condizione che: a) non abbiano compiuto 40 anni alla data del primo insediamento; b) siano in possesso di qualifica professionale sufficiente entro due anni dall'insediamento; c) si impegnino a tenere la contabilita' aziendale, almeno del tipo semplificato; d) l'azienda in cui ha luogo l'insediamento richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una U.L.U. 2. Si ritiene in possesso di qualifica professionale sufficiente il giovane agricoltore che abbia conseguito un titolo di studio universitario nel campo agrario o veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario equipollente o abbia almeno frequentato un corso di formazione per giovani agricoltori previsti dall'art. 23, primo comma, lettera c). 3. Qualora non posseduta all'atto dell'insediamento, la qualifica professionale sufficiente viene successivamente riconosciuta al giovane agricoltore che abbia esercitato continuativamente, nei due anni successivi, attivita' agricola nel fondo oggetto dell'insediamento medesimo e frequentato positivamente, nello stesso periodo, uno dei corsi di formazione complementare per giovani agricoltori previsti all'art. 23 oppure, in alternativa al corso, abbia conseguito uno dei titoli di studio di cui al precedente secondo comma. 4. Per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica professionale sufficiente puo' essere riconosciuta, da parte della commissione tecnica di cui al quarto comma dell'art. 4, ai giovani che abbiano esercitato in qualita' di dipendenti, per almeno tre anni, attivita' agricola come capo o dirigente di azienda o partecipe di impresa o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, come previsto dall'art. 5 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38. 5. La domanda di aiuto, formulata secondo lo schema e le modalita' stabilite dalla giunta regionale, e' presentata alla giunta stessa e dovra' evidenziare le caratteristiche fisiche ed economiche dell'azienda oggetto dell'insediamento nonche' illustrare il programma colturale e zootecnico che il giovane agricoltore intende realizzare, anche in riferimento al numero di U.L.U. occupabili. 6. La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante la titolarita' o la contitolarita' dell'azienda comportante la responsabilita' o la corresponsabilita' giuridica sotto i profili civile e fiscale nonche' della certificazione relativa alla qualifica professionale, ove tale qualifica sia posseduta. Debbono essere, altresi', allegate le dichiarazioni relative agli impegni comportati dalla concessione dell'aiuto, intesi in particolare ad assicurare la gestione dell'azienda agricola. 7. Gli aiuti speciali ai giovani agricoltori consistono in: a) un premio unico di importo pari a 7.500 E.C.U. erogabili entro un anno dall'insediamento. A richiesta dell'interessato, la Regione puo' sostituire tale premio con un concorso attualizzato negli interessi, dello stesso importo, relativi a prestiti contratti; b) un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 5 per cento, per la durata di anni quindici, sui prestiti contratti per coprire le spese relative al primo insediamento. Il valore attualizzato di tale concorso non puo' essere superiore a 7.500 E.C.U. Entro tale importo e' ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi. In alternativa al concorso, puo' essere concessa una sovvenzione di importo equivalente all'abbuono derivante dall'entita' e dalla durata dei prestiti contratti; c) un aiuto supplementare agli investimenti pari al 25 per cento del contributo concesso a norma dell'art. 9 a condizione che il giovane agricoltore presenti il piano di miglioramento materiale entro cinque anni dall'insediamento e sia in possesso dei prescritti requisiti professionali. 8. Gli aiuti sono erogati ad insediamento avvenuto. 9. Gli stessi benefici si applicano a favore di giovani agricoltori in possesso dei requisiti soggettivi di cui al primo comma che costituiscono cooperative il cui unico oggetto e' la gestione di una azienda agricola o, se gia' costituita, vi entrano come soci, sempreche', in ogni caso, la frazione di azienda attribuibile a ciascun giovane richieda un apporto di lavoro equivalente almeno ad una U.L.U. In tal caso, il concorso nel pagamento degli interessi di cui al settimo comma, lettera b), e' concesso a condizione che i finanziamenti contratti siano destinati all'attivita' aziendale o, nel caso di ingresso in cooperative gia' costituite, all'acquisto di quote del capitale sociale delle stesse. Alle cooperative costituite soltanto da giovani che beneficiano degli aiuti per il primo insediamento puo' essere concesso anche l'aiuto supplementare agli investimenti di cui al settimo comma, lettera c), purche' tutti i soci soddisfino le condizioni ivi previste. 10. Ai fini della corresponsione degli aiuti previsti dal presente articolo, il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l'attivita' agricola per almeno sei anni. 11. Il mancato insediamento entro il termine di un anno dal riconoscimento del beneficio comporta la decadenza dal beneficio medesimo. 12. L'abbandono dell'attivita' prima del termine di sei anni comporta la decadenza di cui al terzo comma dell'art. 12.