Art. 13.
                Aiuti speciali ai giovani agricoltori
 
   1. Ai giovani di eta' non inferiore a 18 anni, che si insediano in
aziende agricole in qualita' di agricoltori a titolo principale, sono
concessi aiuti speciali di primo insediamento a condizione che:
     a)   non   abbiano   compiuto   40  anni  alla  data  del  primo
insediamento;
     b)  siano  in  possesso  di  qualifica professionale sufficiente
entro due anni dall'insediamento;
     c)  si  impegnino a tenere la contabilita' aziendale, almeno del
tipo semplificato;
     d)  l'azienda  in cui ha luogo l'insediamento richieda un volume
di lavoro equivalente almeno ad una U.L.U.
   2.  Si  ritiene in possesso di qualifica professionale sufficiente
il giovane agricoltore che  abbia  conseguito  un  titolo  di  studio
universitario  nel  campo  agrario o veterinario ovvero un diploma di
scuola secondaria superiore  ad  indirizzo  agrario  o  professionale
agrario  o  di altra scuola di indirizzo agrario equipollente o abbia
almeno frequentato un corso di  formazione  per  giovani  agricoltori
previsti dall'art. 23, primo comma, lettera c).
   3.  Qualora non posseduta all'atto dell'insediamento, la qualifica
professionale  sufficiente  viene  successivamente  riconosciuta   al
giovane  agricoltore  che abbia esercitato continuativamente, nei due
anni   successivi,   attivita'    agricola    nel    fondo    oggetto
dell'insediamento  medesimo e frequentato positivamente, nello stesso
periodo, uno  dei  corsi  di  formazione  complementare  per  giovani
agricoltori  previsti  all'art.  23  oppure, in alternativa al corso,
abbia conseguito uno dei  titoli  di  studio  di  cui  al  precedente
secondo comma.
   4. Per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge,  la  qualifica  professionale
sufficiente  puo'  essere  riconosciuta,  da  parte della commissione
tecnica di cui al quarto comma dell'art. 4, ai  giovani  che  abbiano
esercitato  in qualita' di dipendenti, per almeno tre anni, attivita'
agricola come capo o dirigente di azienda o partecipe  di  impresa  o
coadiuvante  familiare o lavoratore agricolo, come previsto dall'art.
5 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.
   5. La domanda di aiuto, formulata secondo lo schema e le modalita'
stabilite dalla giunta regionale, e' presentata alla giunta stessa  e
dovra'   evidenziare   le   caratteristiche   fisiche  ed  economiche
dell'azienda  oggetto   dell'insediamento   nonche'   illustrare   il
programma  colturale  e zootecnico che il giovane agricoltore intende
realizzare, anche in riferimento al numero di U.L.U. occupabili.
   6.   La   domanda   deve  essere  corredata  della  documentazione
comprovante  la  titolarita'   o   la   contitolarita'   dell'azienda
comportante  la  responsabilita'  o  la  corresponsabilita' giuridica
sotto  i  profili  civile  e  fiscale  nonche'  della  certificazione
relativa   alla  qualifica  professionale,  ove  tale  qualifica  sia
posseduta.  Debbono  essere,  altresi',  allegate  le   dichiarazioni
relative agli impegni comportati dalla concessione dell'aiuto, intesi
in particolare ad assicurare la gestione dell'azienda agricola.
   7. Gli aiuti speciali ai giovani agricoltori consistono in:
     a)  un  premio  unico  di  importo pari a 7.500 E.C.U. erogabili
entro un anno dall'insediamento.  A  richiesta  dell'interessato,  la
Regione  puo'  sostituire  tale  premio  con un concorso attualizzato
negli interessi, dello stesso importo, relativi a prestiti contratti;
     b) un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 5
per cento, per la durata di anni quindici, sui prestiti contratti per
coprire   le   spese   relative  al  primo  insediamento.  Il  valore
attualizzato di tale concorso  non  puo'  essere  superiore  a  7.500
E.C.U. Entro tale importo e' ammessa la capitalizzazione del concorso
negli interessi. In alternativa al concorso, puo' essere concessa una
sovvenzione di importo equivalente all'abbuono derivante dall'entita'
e dalla durata dei prestiti contratti;
     c) un aiuto supplementare agli investimenti pari al 25 per cento
del contributo concesso a norma  dell'art.  9  a  condizione  che  il
giovane  agricoltore  presenti  il  piano  di miglioramento materiale
entro cinque anni dall'insediamento e sia in possesso dei  prescritti
requisiti professionali.
   8. Gli aiuti sono erogati ad insediamento avvenuto.
   9.   Gli   stessi  benefici  si  applicano  a  favore  di  giovani
agricoltori in possesso dei requisiti  soggettivi  di  cui  al  primo
comma  che  costituiscono  cooperative  il  cui  unico  oggetto e' la
gestione di una azienda agricola o, se gia'  costituita,  vi  entrano
come   soci,  sempreche',  in  ogni  caso,  la  frazione  di  azienda
attribuibile  a  ciascun  giovane  richieda  un  apporto  di   lavoro
equivalente  almeno  ad  una  U.L.U.  In  tal  caso,  il concorso nel
pagamento degli interessi di cui al settimo  comma,  lettera  b),  e'
concesso  a  condizione che i finanziamenti contratti siano destinati
all'attivita' aziendale o, nel caso di ingresso in  cooperative  gia'
costituite,  all'acquisto di quote del capitale sociale delle stesse.
Alle cooperative costituite soltanto da giovani che beneficiano degli
aiuti  per  il  primo insediamento puo' essere concesso anche l'aiuto
supplementare agli investimenti di cui al settimo comma, lettera  c),
purche' tutti i soci soddisfino le condizioni ivi previste.
   10. Ai fini della corresponsione degli aiuti previsti dal presente
articolo,  il  giovane  agricoltore  deve  impegnarsi  a   proseguire
l'attivita' agricola per almeno sei anni.
   11.  Il  mancato  insediamento  entro  il  termine  di un anno dal
riconoscimento del beneficio  comporta  la  decadenza  dal  beneficio
medesimo.
   12.  L'abbandono  dell'attivita'  prima  del  termine  di sei anni
comporta la decadenza di cui al terzo comma dell'art. 12.