Art. 14. Incoraggiamento alla tenuta della contabilita' 1. Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta viene concesso un aiuto di incoraggiamento alla tenuta della contabilita' aziendale, a condizione che si impegnino a tenerla per almeno quattro anni. 2. Tale aiuto e' pari a 1.050 ECU da erogarsi in quattro annualita', a consuntivo di ciascun anno, secondo le seguenti percentuali: 45 per cento nel primo anno, 30 per cento nel secondo, 15 per cento nel terzo, 10 per cento nel quarto. 3. La contabilita' comprende: a) la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura; b) la registrazione sistematica e regolare durante l'esercizio contabile dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda; e si conclude con la presentazione annuale di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati; di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi-ricavi) redatti in modo dettagliato; degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per U.L.U. ed il reddito dell'imprenditore nonche' per valutare la redditivita' delle principali produzioni aziendali. 4. Qualora l'azienda sia stata inserita nell'ambito della rete di informazione contabile della C.E.E. ai fini della raccolta di dati contabili a scopo informativo e scientifico, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al primo comma deve impegnarsi a mettere a disposizione dell'organismo suddetto, in forma anonima, i dati contabili relativi all'azienda medesima, pena la revoca del contributo. 5. Le domande intese ad ottenere l'aiuto di cui al primo comma sono presentate alla giunta regionale e formulate secondo lo schema predisposto dalla giunta stessa. 6. La contabilita' aziendale e' tenuta secondo gli schemi predisposti dalla giunta regionale. La irregolare o infedele compilazione dei modelli comporta l'esclusione dell'aiuto. 7. Ai fini della ammissione alle provvidenze godono di priorita': a) le domande di aziende che rientrino nella rete di informazione contabile agricola C.E.E. (R.I.C.A.), istituita ai sensi del regolamento C.E.E. n. 79/65 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreche' non usufruiscano o non abbiano usufruito di analoghe provvidenze per la tenuta della contabilita'; b) le domande presentate da aziende che rientrino nel campione delle aziende agricole che sara' successivamente individuato dalla giunta regionale per le finalita' di cui al comma seguente. 8. La giunta regionale, al fine di acquisire conoscenza analitica dei fatti economici connessi all'attivita' agricola, provvedera' a disciplinare l'espletamento delle seguenti funzioni: a) promuovere lo sviluppo di una diffusa rete contabile; b) prestare assistenza per una corretta ed omogenea tenuta della contabilita'; c) acquisire dati conoscitivi sulle tendenze dello sviluppo dell'economia agricola; d) elaborare dati contabili al fine di trarre indicazioni per la programmazione agricola regionale. 9. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'ottavo comma, la giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria, dell'Universita' e di altre istituzioni e centri particolarmente qualificati.