Art. 14.
            Incoraggiamento alla tenuta della contabilita'
 
   1.  Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano
richiesta viene concesso un  aiuto  di  incoraggiamento  alla  tenuta
della contabilita' aziendale, a condizione che si impegnino a tenerla
per almeno quattro anni.
   2.  Tale  aiuto  e'  pari  a  1.050  ECU  da  erogarsi  in quattro
annualita',  a  consuntivo  di  ciascun  anno,  secondo  le  seguenti
percentuali:  45  per cento nel primo anno, 30 per cento nel secondo,
15 per cento nel terzo, 10 per cento nel quarto.
   3. La contabilita' comprende:
     a)  la  redazione  di  un  inventario  annuo  di  apertura  e di
chiusura;
     b)  la  registrazione sistematica e regolare durante l'esercizio
contabile dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda;
e  si  conclude con la presentazione annuale di una descrizione delle
caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori  di
produzione impiegati; di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto
di  esercizio  (costi-ricavi)  redatti  in  modo  dettagliato;  degli
elementi  necessari  per valutare l'efficienza della gestione nel suo
complesso, in particolare il reddito  da  lavoro  per  U.L.U.  ed  il
reddito  dell'imprenditore nonche' per valutare la redditivita' delle
principali produzioni aziendali.
   4.  Qualora l'azienda sia stata inserita nell'ambito della rete di
informazione contabile della C.E.E. ai fini della  raccolta  di  dati
contabili  a  scopo  informativo  e  scientifico,  l'imprenditore che
beneficia dell'aiuto di cui al primo comma deve impegnarsi a  mettere
a  disposizione  dell'organismo  suddetto,  in  forma anonima, i dati
contabili  relativi  all'azienda  medesima,  pena   la   revoca   del
contributo.
   5.  Le  domande  intese  ad ottenere l'aiuto di cui al primo comma
sono presentate alla giunta regionale e formulate secondo  lo  schema
predisposto dalla giunta stessa.
   6.   La  contabilita'  aziendale  e'  tenuta  secondo  gli  schemi
predisposti  dalla  giunta  regionale.  La  irregolare   o   infedele
compilazione dei modelli comporta l'esclusione dell'aiuto.
   7.  Ai fini della ammissione alle provvidenze godono di priorita':
     a)   le   domande   di  aziende  che  rientrino  nella  rete  di
informazione contabile agricola C.E.E. (R.I.C.A.), istituita ai sensi
del  regolamento  C.E.E.  n.  79/65  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, sempreche' non usufruiscano o non abbiano usufruito  di
analoghe provvidenze per la tenuta della contabilita';
     b)  le  domande presentate da aziende che rientrino nel campione
delle aziende agricole che sara'  successivamente  individuato  dalla
giunta regionale per le finalita' di cui al comma seguente.
   8.  La giunta regionale, al fine di acquisire conoscenza analitica
dei fatti economici connessi all'attivita'  agricola,  provvedera'  a
disciplinare l'espletamento delle seguenti funzioni:
     a) promuovere lo sviluppo di una diffusa rete contabile;
     b) prestare assistenza per una corretta ed omogenea tenuta della
contabilita';
     c)  acquisire  dati  conoscitivi  sulle  tendenze dello sviluppo
dell'economia agricola;
     d) elaborare dati contabili al fine di trarre indicazioni per la
programmazione agricola regionale.
   9.  Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'ottavo comma,
la giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione dell'ente  di
sviluppo  agricolo in Umbria, dell'Universita' e di altre istituzioni
e centri particolarmente qualificati.