Art. 16. Servizi di sostituzione 1. Alle associazioni agricole riconosciute a norma del successivo terzo comma, aventi per scopo la prestazione di servizi di sostituzione alle aziende agricole, puo' essere concesso, su richiesta, un aiuto all'avviamento a sostegno dei costi di gestione. 2. I nuclei operativi di base autogestiti, di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 41/83 e all'articolo unico della legge regionale n. 38/85, possono essere legittimati a presentare progetti volti alla prestazione di servizi di sostituzione alle aziende agricole, purche' adeguino i loro statuti allo scopo di conseguire il riconoscimento. 3. Al riconoscimento delle associazioni di cui ai precedenti commi provvede la giunta regionale con apposito provvedimento, a condizione che nei relativi statuti sia specificato: a) il numero delle aziende affiliate cui il servizio si rivolge, che non deve comunque essere inferiore a sei. Per affiliate si intendono sia le aziende socie sia le aziende che stipulino con le associazioni riconosciute apposite convenzioni per l'utilizzo dei servizi di sostituzione; b) i criteri per determinare l'ammontare annuo degli oneri di partecipazione di ciascun membro dell'associazione; c) il tipo di contabilita' tenuta che contempli un bilancio di costi e ricavi; d) i casi in cui e' prevista la sostituzione temporanea del conduttore dell'azienda, del suo coniuge o di un partecipe d'impresa o di un coadiuvante adulto, riconducibili comunque a motivi di malattia, infortunio, maternita', formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie ed altri analoghi; e) le modalita' e le condizioni di prestazione del servizio; f) il numero degli operatori qualificati che il servizio occupa, tenuto conto che almeno un agente deve essere comunque occupato a tempo pieno; g) la durata minima dell'associazione, che non puo' essere inferiore ad anni dieci. 4. Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto nonche' la documentazione comprovante, almeno per uno degli addetti al servizio, la capacita' professionale posseduta. 5. La capacita' professionale si intende posseduta quando l'operatore abbia esercitato attivita' agricola come capo o dirigente d'azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio antecedente la richiesta di riconoscimento, oppure sia in possesso di un diploma di scuola superiore di tipo agrario o di un diploma di laurea in campo agrario o veterinario. Debbono essere, inoltre, allegate le convenzioni di cui alla lettera a) del terzo comma. 6. Ad intervenuto riconoscimento, le forme associative di cui al presente articolo sono finanziate con provvedimento della giunta regionale su specifica richiesta. 7. Il contributo viene commisurato in 12.000 ECU per ogni operatore impiegato a tempo pieno ed in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti. 8. Per gli operatori impiegati a tempo parziale in aggiunta a quello o quelli occupati a tempo pieno, l'aiuto e' commisurato al tempo effettivamente dedicato al servizio. 9. Il contributo e' ripartito in cinque anni, secondo le seguenti percentuali: 40 per cento nel primo anno, 20 per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 10 per cento per ciascuno dei due anni successivi, ed erogato al termine di ciascun anno di attivita' dietro presentazione di una relazione e del bilancio dei costi e ricavi inerenti la gestione del servizio.