Art. 16.
                       Servizi di sostituzione
 
   1.  Alle associazioni agricole riconosciute a norma del successivo
terzo  comma,  aventi  per  scopo  la  prestazione  di   servizi   di
sostituzione   alle   aziende  agricole,  puo'  essere  concesso,  su
richiesta, un aiuto all'avviamento a sostegno dei costi di  gestione.
   2.  I nuclei operativi di base autogestiti, di cui agli articoli 7
e 8 della legge regionale n. 41/83 e all'articolo unico  della  legge
regionale  n. 38/85, possono essere legittimati a presentare progetti
volti alla  prestazione  di  servizi  di  sostituzione  alle  aziende
agricole, purche' adeguino i loro statuti allo scopo di conseguire il
riconoscimento.
   3. Al riconoscimento delle associazioni di cui ai precedenti commi
provvede la giunta regionale con apposito provvedimento, a condizione
che nei relativi statuti sia specificato:
     a) il numero delle aziende affiliate cui il servizio si rivolge,
che non deve comunque  essere  inferiore  a  sei.  Per  affiliate  si
intendono  sia  le  aziende socie sia le aziende che stipulino con le
associazioni riconosciute apposite  convenzioni  per  l'utilizzo  dei
servizi di sostituzione;
     b)  i  criteri  per determinare l'ammontare annuo degli oneri di
partecipazione di ciascun membro dell'associazione;
     c)  il  tipo di contabilita' tenuta che contempli un bilancio di
costi e ricavi;
     d)  i  casi  in  cui  e' prevista la sostituzione temporanea del
conduttore dell'azienda, del suo coniuge o di un partecipe  d'impresa
o  di  un  coadiuvante  adulto,  riconducibili  comunque  a motivi di
malattia, infortunio, maternita', formazione  professionale,  cariche
elettive politiche o sindacali, ferie ed altri analoghi;
     e) le modalita' e le condizioni di prestazione del servizio;
     f) il numero degli operatori qualificati che il servizio occupa,
tenuto conto che almeno un agente deve  essere  comunque  occupato  a
tempo pieno;
     g)  la  durata  minima  dell'associazione,  che  non puo' essere
inferiore ad anni dieci.
   4.  Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto
costitutivo e  lo  statuto  nonche'  la  documentazione  comprovante,
almeno  per uno degli addetti al servizio, la capacita' professionale
posseduta.
   5.   La   capacita'  professionale  si  intende  posseduta  quando
l'operatore abbia esercitato attivita' agricola come capo o dirigente
d'azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un
triennio antecedente la richiesta di riconoscimento,  oppure  sia  in
possesso  di  un  diploma di scuola superiore di tipo agrario o di un
diploma di laurea in campo agrario  o  veterinario.  Debbono  essere,
inoltre,  allegate  le  convenzioni  di cui alla lettera a) del terzo
comma.
   6.  Ad  intervenuto riconoscimento, le forme associative di cui al
presente articolo sono  finanziate  con  provvedimento  della  giunta
regionale su specifica richiesta.
   7.  Il  contributo  viene  commisurato  in  12.000  ECU  per  ogni
operatore impiegato a tempo pieno ed in  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione professionale previsti.
   8.  Per  gli  operatori  impiegati  a tempo parziale in aggiunta a
quello o quelli occupati a tempo pieno,  l'aiuto  e'  commisurato  al
tempo effettivamente dedicato al servizio.
   9.  Il contributo e' ripartito in cinque anni, secondo le seguenti
percentuali: 40 per cento nel primo anno, 20 per cento  nel  secondo,
20  per  cento  nel  terzo,  10  per  cento per ciascuno dei due anni
successivi, ed erogato al termine di ciascun anno di attivita' dietro
presentazione  di  una  relazione  e  del bilancio dei costi e ricavi
inerenti la gestione del servizio.