Art. 17.
                         Servizi di gestione
 
   1.  Alle  associazioni  aventi  lo  scopo  di  fornire  servizi di
gestione alle aziende agricole e riconosciute  ai  sensi  del  quarto
comma  puo'  essere  concesso  un aiuto all'avviamento a sostegno dei
costi, a norma dell'art. 12 del regolamento C.E.E. n. 797/85.
   2.  Le  associazioni  di produttori, che si sono costituite per lo
svolgimento dell'attivita' dei nuclei operativi di base di  cui  alle
leggi  regionali  n.  41/83  e n. 38/85 e riconosciute dall'E.S.A.U.,
possono ottenere il riconoscimento della  giunta  regionale  ai  fini
dell'aiuto  di  cui  al  primo comma, a condizione che i loro statuti
risultino adeguati per lo svolgimento del servizio di  gestione  alle
imprese agricole.
   3. Successivamente a detto riconoscimento, le associazioni possono
formulare all'E.S.A.U. richieste annuali di erogazione dell'aiuto per
l'avviamento,  come  previsto  dall'art.  12  del  citato regolamento
C.E.E. n. 797/85.
   4.   Le  associazioni  di  cui  al  primo  e  secondo  comma  sono
riconosciute  dalla  giunta  regionale,  su  proposta  dell'E.S.A.U.,
dietro domanda di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 12 del
regolamento n. 797/85 e formulata secondo le modalita' indicate nello
schema approvato dalla giunta medesima.
   5. Ai fini del riconoscimento, lo statuto deve prevedere:
     a)  il  possesso,  da parte dei tecnici preposti all'analisi dei
risultati contabili, delle qualificazioni professionali  previste  al
primo e secondo comma dall'art. 10 della legge regionale n. 41/83;
     b)  la  tenuta  di  una contabilita' ordinaria, che contempli un
bilancio finale di costi e ricavi;
     c) una durata minima di attivita' di anni dieci;
     d)  il  numero  delle  aziende  affiliate,  che  non deve essere
comunque inferiore a venti per ogni agente impiegato a  tempo  pieno.
Per  affiliate  si intendono sia le aziende membri delle associazioni
sia  le  aziende  che  stipulino  con  le  associazioni  riconosciute
apposite convenzioni per l'utilizzazione dei servizi di gestione;
     e)  le modalita' e le condizioni di prestazione del servizio. In
ogni caso, l'agente a tempo pieno non puo'  seguire  piu'  di  trenta
aziende.
   6.  Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto
costitutivo  e  lo  statuto,   la   documentazione   comprovante   la
qualificazione  professionale  degli  addetti al servizio, nonche' le
convenzioni stipulate con le aziende affiliate.
   7.  Su  richiesta  dell'associazione, gli aiuti all'avviamento dei
servizi di gestione sono concessi e determinati fino  ad  un  importo
massimo  di  36.000  ECU  per ogni operatore impiegato a tempo pieno,
incaricato della rilevazione dei dati della  contabilita'  agraria  e
dell'analisi   dei   risultati   contabili,   secondo   le   seguenti
percentuali: 30 per cento nel primo anno, 25 per cento  nel  secondo,
20  per  cento  nel  terzo, 15 per cento nel quarto, 10 per cento nel
quinto, ripartito nei primi cinque anni di attivita' di ogni  agente.
   8.   Nella   concessione   dell'aiuto   e'   data  priorita'  alle
associazioni costituite tra produttori.
   9.  Per  gli  operatori  impiegati a tempo parziale, in aggiunta a
quello o quelli occupati a tempo pieno,  l'aiuto  e'  commisurato  al
numero  delle  aziende  seguite.  Ogni  operatore  impiegato  a tempo
parziale da piu' di una azienda non puo' seguire un numero di aziende
superiore a venti.
   10.  All'erogazione  dei  contributi  annuali provvede l'E.S.A.U.,
sulla base di uno specifico programma annuale  di  attivita'  per  la
gestione  aziendale,  da  presentare, ai fini del finanziamento, alla
giunta regionale contestualmente al programma annuale  di  assistenza
tecnica di cui all'art. 2 della legge regionale n. 41/83.
   11.  Il  programma  per  la gestione di cui al precedente comma e'
formulato sulla base delle richieste di  finanziamento  pervenute  da
parte delle associazioni riconosciute.
   12. Al termine di ogni anno di attivita', l'E.S.A.U. presenta alla
giunta regionale, contestualmente alla  rendicontazione  e  relazione
finale  sull'attivita'  di  assistenza  tecnica svolta ai sensi della
legge regionale n. 41/83, specifica rendicontazione circa l'attivita'
svolta  dalle  predette  associazioni,  con  l'indicazione dell'onere
finanziario da porre a  carico  del  regolamento  C.E.E.  n.  797/85,
articolo  12,  e  con la specifica dei controlli effettuati dall'ente
medesimo per accertare il regolare svolgimento  delle  attivita'  dei
servizi di gestione finanziati.