Art. 17. Servizi di gestione 1. Alle associazioni aventi lo scopo di fornire servizi di gestione alle aziende agricole e riconosciute ai sensi del quarto comma puo' essere concesso un aiuto all'avviamento a sostegno dei costi, a norma dell'art. 12 del regolamento C.E.E. n. 797/85. 2. Le associazioni di produttori, che si sono costituite per lo svolgimento dell'attivita' dei nuclei operativi di base di cui alle leggi regionali n. 41/83 e n. 38/85 e riconosciute dall'E.S.A.U., possono ottenere il riconoscimento della giunta regionale ai fini dell'aiuto di cui al primo comma, a condizione che i loro statuti risultino adeguati per lo svolgimento del servizio di gestione alle imprese agricole. 3. Successivamente a detto riconoscimento, le associazioni possono formulare all'E.S.A.U. richieste annuali di erogazione dell'aiuto per l'avviamento, come previsto dall'art. 12 del citato regolamento C.E.E. n. 797/85. 4. Le associazioni di cui al primo e secondo comma sono riconosciute dalla giunta regionale, su proposta dell'E.S.A.U., dietro domanda di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 797/85 e formulata secondo le modalita' indicate nello schema approvato dalla giunta medesima. 5. Ai fini del riconoscimento, lo statuto deve prevedere: a) il possesso, da parte dei tecnici preposti all'analisi dei risultati contabili, delle qualificazioni professionali previste al primo e secondo comma dall'art. 10 della legge regionale n. 41/83; b) la tenuta di una contabilita' ordinaria, che contempli un bilancio finale di costi e ricavi; c) una durata minima di attivita' di anni dieci; d) il numero delle aziende affiliate, che non deve essere comunque inferiore a venti per ogni agente impiegato a tempo pieno. Per affiliate si intendono sia le aziende membri delle associazioni sia le aziende che stipulino con le associazioni riconosciute apposite convenzioni per l'utilizzazione dei servizi di gestione; e) le modalita' e le condizioni di prestazione del servizio. In ogni caso, l'agente a tempo pieno non puo' seguire piu' di trenta aziende. 6. Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto, la documentazione comprovante la qualificazione professionale degli addetti al servizio, nonche' le convenzioni stipulate con le aziende affiliate. 7. Su richiesta dell'associazione, gli aiuti all'avviamento dei servizi di gestione sono concessi e determinati fino ad un importo massimo di 36.000 ECU per ogni operatore impiegato a tempo pieno, incaricato della rilevazione dei dati della contabilita' agraria e dell'analisi dei risultati contabili, secondo le seguenti percentuali: 30 per cento nel primo anno, 25 per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 15 per cento nel quarto, 10 per cento nel quinto, ripartito nei primi cinque anni di attivita' di ogni agente. 8. Nella concessione dell'aiuto e' data priorita' alle associazioni costituite tra produttori. 9. Per gli operatori impiegati a tempo parziale, in aggiunta a quello o quelli occupati a tempo pieno, l'aiuto e' commisurato al numero delle aziende seguite. Ogni operatore impiegato a tempo parziale da piu' di una azienda non puo' seguire un numero di aziende superiore a venti. 10. All'erogazione dei contributi annuali provvede l'E.S.A.U., sulla base di uno specifico programma annuale di attivita' per la gestione aziendale, da presentare, ai fini del finanziamento, alla giunta regionale contestualmente al programma annuale di assistenza tecnica di cui all'art. 2 della legge regionale n. 41/83. 11. Il programma per la gestione di cui al precedente comma e' formulato sulla base delle richieste di finanziamento pervenute da parte delle associazioni riconosciute. 12. Al termine di ogni anno di attivita', l'E.S.A.U. presenta alla giunta regionale, contestualmente alla rendicontazione e relazione finale sull'attivita' di assistenza tecnica svolta ai sensi della legge regionale n. 41/83, specifica rendicontazione circa l'attivita' svolta dalle predette associazioni, con l'indicazione dell'onere finanziario da porre a carico del regolamento C.E.E. n. 797/85, articolo 12, e con la specifica dei controlli effettuati dall'ente medesimo per accertare il regolare svolgimento delle attivita' dei servizi di gestione finanziati.