Art. 18.
                       Indennita' compensativa
 
   1. In attuazione degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento C.E.E.
n. 797/85 come modificato  dall'art.  1,  punto  6,  del  regolamento
C.E.E.  n.  1760/87,  a  sostegno dell'attivita' agricola, nelle zone
svantaggiate della regione delimitate ai sensi degli articoli 2  e  3
della Direttiva C.E.E. n. 268 del 1975, e' prevista fino al 28 giugno
1990 la concessione di una indennita' compensativa annua, commisurata
agli  svantaggi naturali permanenti descritti all'art. 3 della citata
direttiva.
   2. L'indennita' e' concessa agli imprenditori che non percepiscono
una pensione di vecchiaia e che dimostrino di coltivare  a  qualsiasi
titolo  un  fondo  la  cui estensione non sia inferiore a ettari 3 di
superficie agricola  utilizzata  e  che  si  impegnino  a  proseguire
l'attivita'  agricola, conformemente agli obiettivi di cui all'art. 1
della Direttiva  C.E.E.  n.  268/75,  per  almeno  un  quinquennio  a
decorrere dalla data del primo pagamento della indennita' medesima.
   3.  L'imprenditore  beneficiario  puo'  essere  esonerato  da tale
impegno qualora:
     a)  cessi  l'attivita'  agricola,  sempreche'  sia  garantita la
continuita' nella coltivazione delle superfici interessate;
     b)   percepisca   una   pensione   di  vecchiaia.  In  tal  caso
l'indennita' compensativa non e' piu' erogata a decorrere dalla  data
di pensionamento.
   4.  L'esonero  e',  altresi',  riconosciuto  per  causa  di  forza
maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di  acquisizione
dei terreni per pubblica utilita'.
   5.  Ai  fini  del  calcolo  della  superficie  agricola utilizzata
dall'imprenditore e fino al raggiungimento del limite massimo di  tre
ettari  di  superficie  agricola utilizzata, sara' tenuto conto anche
delle quote  di  comproprieta',  della  partecipazione  a  proprieta'
collettive,  consortili,  interessenze,  regole,  comunita' agrarie e
simili nonche' dai diritti attivi o di uso civico.
   6.  Nel caso di forme associative di gestione, il limite minimo di
tre ettari, previsto al secondo comma, deve  risultare  dal  rapporto
medio  tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che
prestano attivita' lavorativa nell'azienda.
   7.  La giunta regionale, in relazione alle specifiche assegnazioni
finanziarie statali  e  in  rapporto  al  grado  di  incidenza  degli
svantaggi   naturali   permanenti   pregiudizievoli  per  l'attivita'
agricola  delle  diverse  zone,  determina  annualmente   le   misure
dell'indennita'   compensativa  tenendo  conto  dei  limiti  e  delle
modalita' di cui al presente comma e quelli successivi:
     a)   per   la   produzione  bovina,  equina,  ovina  e  caprina,
l'indennita' e' calcolata in  funzione  del  bestiame  posseduto,  in
misura  non  inferiore  a 20,3 e non superiore a 101 ECU all'anno per
unita' di bestiame adulto (U.B.A), comunque nel limite massimo di 101
ECU per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. Tuttavia,
in zone agricole svantaggiate in cui la  particolare  gravita'  degli
svantaggi  naturali  lo giustifichi, l'importo totale dell'indennita'
concessa puo' essere elevato fino a 120 ECU per U.B.A. e per  ettaro.
Per  la  conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unita' di
bestiame adulto si applicano  i  coefficienti  di  cui  alla  tabella
allegato  B) alla presente legge. Le vacche il cui latte e' destinato
alla commercializzazione possono essere prese in  considerazione,  ai
fini  del  calcolo dell'indennita', soltanto nelle zone della regione
delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva  C.E.E.
n.  268/75  nonche'  nelle  zone  delimitate  ai  sensi  dell'art. 3,
paragrafo 4, della stessa Direttiva, nelle  quali  la  produzione  di
latte  rappresenta  una  parte  considerevole  della produzione delle
aziende. Tuttavia, il numero delle vacche da  latte  che  nelle  zone
delimitate  ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo 4, della direttiva n.
268/75 puo' venire  preso  in  considerazione  ai  fini  del  calcolo
dell'indennita',   non   puo'   essere  superiore  a  20  unita'  per
imprenditore beneficiario;
     b)  per  produzioni  diverse da quella bovina, equina e caprina,
l'indennita' e' calcolata in funzione della superficie  coltivata  al
netto di quella destinata:
     1) all'alimentazione del bestiame allevato;
     2) alla produzione di granoturco nelle zone in cui la resa media
supera i 25 quintali per ettaro destinato a tale produzione;
     3)  alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore
0,5 ettari per azienda;
nonche',  limitatamente  alle zone agricole sfavorite di cui all'art.
3, paragrafi 4 e 5, della Direttiva C.E.E. n. 268/75, al netto  della
superficie destinata;
     4) alla produzione di vino, qualora la resa del vigneto superi i
20 ettolitri per ettaro;
     5) alla produzione di barbabietole da zucchero;
     6) a colture intensive.
   8.  Qualora  la  superficie  aziendale  coltivata  sia  esuberante
rispetto alle necessita'  alimentari  del  bestiame  bovino,  equino,
ovino e caprino allevato, l'indennita' e' calcolata sia sul bestiame,
con le modalita' di cui alla lettera a),  settimo  comma,  sia  sulla
superficie  totale coltivata, applicando a quest'ultima le detrazioni
elencate alla lettera b) di detto comma.
   9.  L'importo  delle indennita', nei casi in cui viene determinata
in base alla superficie coltivata, non puo' essere inferiore a 20,3 e
superiore  a  50  E.C.U.  per  ettaro.  Tuttavia, nelle zone agricole
svantaggiate in cui la particolare gravita' degli  ostacoli  naturali
lo giustifichi, l'importo totale dell'indennita' concessa puo' essere
elevata a 70 E.C.U.
   10.  Nell'ambito  degli  importi  massimi di cui al settimo comma,
lettera a) e al nono comma,  l'indennita'  compensativa  puo'  essere
oggetto  di  differenziazione  in relazione alla situazione economica
dell'azienda e al reddito del conduttore beneficiario.
   11.  Qualora  il  beneficiario  proceda al rimboschimento totale o
parziale delle superfici a suo  tempo  ritenute  utili  ai  fini  del
calcolo  dell'indennita', in sostituzione totale o parziale di quella
gia' accordata, puo' essere concessa altra  indennita'  compensativa,
calcolata  in  base  al  numero  degli  ettari  dei  terreni agricoli
utilizzabili e imboschiti, per un periodo massimo di  20  anni  dalla
data  dell'avvenuto  imboschimento. Tale indennita' non puo' superare
101 E.C.U. per ettaro elevabile a 120 E.C.U. nei casi previsti.
   12.  L'importo  massimo  dell'indennita'  compensativa  concessa a
norma del presente articolo non puo' superare il  50  per  cento  del
reddito di riferimento per U.L.U. stabilito ai sensi dell'art. 7.
   13.  L'indennita' compensativa per gli anni successivi al primo e'
riconosciuta  all'imprenditore  previa  conferma  del  permanere  dei
requisiti  previsti  e  nella misura fissata dalla giunta regionale a
norma del settimo comma.
   14. Le procedure per la concessione dell'indennita' compensativa e
gli importi della medesima nonche' i criteri  per  la  individuazione
delle  zone  agricole  caratterizzate  da  particolare gravita' degli
svantaggi  naturali  saranno  precisati  in  sede   di   disposizioni
regolamentari.
   15.  Le  funzioni  amministrative  inerenti  la  concessione  e la
erogazione dell'indennita'  compensativa  annua  sono  delegate  alle
Comunita' montane, alle quali vanno presentate le relative domande.
   16.   Le  Comunita'  montane  rimettono  annualmente  alla  giunta
regionale,  ai  fini  delle  determinazioni  di  competenza,  i  dati
riguardanti   le   domande   pervenute   nonche'  la  rendicontazione
dettagliata delle somme erogate, corredata da una relazione in ordine
agli interventi effettuati.
   17. Gli elenchi dei beneficiari dell'indennita', con l'indicazione
dell'importo percepito da ciascun beneficiario,  sono  resi  pubblici
mediante affissione all'albo del comune competente per territorio.