Art. 18. Indennita' compensativa 1. In attuazione degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento C.E.E. n. 797/85 come modificato dall'art. 1, punto 6, del regolamento C.E.E. n. 1760/87, a sostegno dell'attivita' agricola, nelle zone svantaggiate della regione delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della Direttiva C.E.E. n. 268 del 1975, e' prevista fino al 28 giugno 1990 la concessione di una indennita' compensativa annua, commisurata agli svantaggi naturali permanenti descritti all'art. 3 della citata direttiva. 2. L'indennita' e' concessa agli imprenditori che non percepiscono una pensione di vecchiaia e che dimostrino di coltivare a qualsiasi titolo un fondo la cui estensione non sia inferiore a ettari 3 di superficie agricola utilizzata e che si impegnino a proseguire l'attivita' agricola, conformemente agli obiettivi di cui all'art. 1 della Direttiva C.E.E. n. 268/75, per almeno un quinquennio a decorrere dalla data del primo pagamento della indennita' medesima. 3. L'imprenditore beneficiario puo' essere esonerato da tale impegno qualora: a) cessi l'attivita' agricola, sempreche' sia garantita la continuita' nella coltivazione delle superfici interessate; b) percepisca una pensione di vecchiaia. In tal caso l'indennita' compensativa non e' piu' erogata a decorrere dalla data di pensionamento. 4. L'esonero e', altresi', riconosciuto per causa di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione dei terreni per pubblica utilita'. 5. Ai fini del calcolo della superficie agricola utilizzata dall'imprenditore e fino al raggiungimento del limite massimo di tre ettari di superficie agricola utilizzata, sara' tenuto conto anche delle quote di comproprieta', della partecipazione a proprieta' collettive, consortili, interessenze, regole, comunita' agrarie e simili nonche' dai diritti attivi o di uso civico. 6. Nel caso di forme associative di gestione, il limite minimo di tre ettari, previsto al secondo comma, deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attivita' lavorativa nell'azienda. 7. La giunta regionale, in relazione alle specifiche assegnazioni finanziarie statali e in rapporto al grado di incidenza degli svantaggi naturali permanenti pregiudizievoli per l'attivita' agricola delle diverse zone, determina annualmente le misure dell'indennita' compensativa tenendo conto dei limiti e delle modalita' di cui al presente comma e quelli successivi: a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennita' e' calcolata in funzione del bestiame posseduto, in misura non inferiore a 20,3 e non superiore a 101 ECU all'anno per unita' di bestiame adulto (U.B.A), comunque nel limite massimo di 101 ECU per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. Tuttavia, in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravita' degli svantaggi naturali lo giustifichi, l'importo totale dell'indennita' concessa puo' essere elevato fino a 120 ECU per U.B.A. e per ettaro. Per la conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unita' di bestiame adulto si applicano i coefficienti di cui alla tabella allegato B) alla presente legge. Le vacche il cui latte e' destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennita', soltanto nelle zone della regione delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva C.E.E. n. 268/75 nonche' nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della stessa Direttiva, nelle quali la produzione di latte rappresenta una parte considerevole della produzione delle aziende. Tuttavia, il numero delle vacche da latte che nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva n. 268/75 puo' venire preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennita', non puo' essere superiore a 20 unita' per imprenditore beneficiario; b) per produzioni diverse da quella bovina, equina e caprina, l'indennita' e' calcolata in funzione della superficie coltivata al netto di quella destinata: 1) all'alimentazione del bestiame allevato; 2) alla produzione di granoturco nelle zone in cui la resa media supera i 25 quintali per ettaro destinato a tale produzione; 3) alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore 0,5 ettari per azienda; nonche', limitatamente alle zone agricole sfavorite di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5, della Direttiva C.E.E. n. 268/75, al netto della superficie destinata; 4) alla produzione di vino, qualora la resa del vigneto superi i 20 ettolitri per ettaro; 5) alla produzione di barbabietole da zucchero; 6) a colture intensive. 8. Qualora la superficie aziendale coltivata sia esuberante rispetto alle necessita' alimentari del bestiame bovino, equino, ovino e caprino allevato, l'indennita' e' calcolata sia sul bestiame, con le modalita' di cui alla lettera a), settimo comma, sia sulla superficie totale coltivata, applicando a quest'ultima le detrazioni elencate alla lettera b) di detto comma. 9. L'importo delle indennita', nei casi in cui viene determinata in base alla superficie coltivata, non puo' essere inferiore a 20,3 e superiore a 50 E.C.U. per ettaro. Tuttavia, nelle zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravita' degli ostacoli naturali lo giustifichi, l'importo totale dell'indennita' concessa puo' essere elevata a 70 E.C.U. 10. Nell'ambito degli importi massimi di cui al settimo comma, lettera a) e al nono comma, l'indennita' compensativa puo' essere oggetto di differenziazione in relazione alla situazione economica dell'azienda e al reddito del conduttore beneficiario. 11. Qualora il beneficiario proceda al rimboschimento totale o parziale delle superfici a suo tempo ritenute utili ai fini del calcolo dell'indennita', in sostituzione totale o parziale di quella gia' accordata, puo' essere concessa altra indennita' compensativa, calcolata in base al numero degli ettari dei terreni agricoli utilizzabili e imboschiti, per un periodo massimo di 20 anni dalla data dell'avvenuto imboschimento. Tale indennita' non puo' superare 101 E.C.U. per ettaro elevabile a 120 E.C.U. nei casi previsti. 12. L'importo massimo dell'indennita' compensativa concessa a norma del presente articolo non puo' superare il 50 per cento del reddito di riferimento per U.L.U. stabilito ai sensi dell'art. 7. 13. L'indennita' compensativa per gli anni successivi al primo e' riconosciuta all'imprenditore previa conferma del permanere dei requisiti previsti e nella misura fissata dalla giunta regionale a norma del settimo comma. 14. Le procedure per la concessione dell'indennita' compensativa e gli importi della medesima nonche' i criteri per la individuazione delle zone agricole caratterizzate da particolare gravita' degli svantaggi naturali saranno precisati in sede di disposizioni regolamentari. 15. Le funzioni amministrative inerenti la concessione e la erogazione dell'indennita' compensativa annua sono delegate alle Comunita' montane, alle quali vanno presentate le relative domande. 16. Le Comunita' montane rimettono annualmente alla giunta regionale, ai fini delle determinazioni di competenza, i dati riguardanti le domande pervenute nonche' la rendicontazione dettagliata delle somme erogate, corredata da una relazione in ordine agli interventi effettuati. 17. Gli elenchi dei beneficiari dell'indennita', con l'indicazione dell'importo percepito da ciascun beneficiario, sono resi pubblici mediante affissione all'albo del comune competente per territorio.