Art. 19.
          Investimenti di carattere turistico o artigianale
 
   1.  A  norma  dell'art. 16 del regolamento C.E.E. n. 797/85, nelle
zone comprese nei territori classificati montani  e  svantaggiati  ai
sensi  degli  articoli  2  e  3  della  direttiva C.E.E. n. 268/75, a
propensione  artigianale  ed  in  quelle   a   prevalente   interesse
agrituristico, individuate dal programma regionale agrituristico e di
rivitalizzazione delle aree rurali, di cui all'art. 10 della legge  5
dicembre 1985, n. 730, il piano di miglioramento di cui al precedente
art. 5 puo' prevedere, oltre agli investimenti agricoli, investimenti
di  carattere  turistico  o  artigianale  da  effettuare nell'azienda
agricola.
   2.  La spesa relativa ai suddetti investimenti non puo' superare i
40.000  ECU  per  azienda,  fermo  restando  il  volume  massimo   di
investimenti ammissibili al regime di aiuti di 120.000 ECU.
   3.   Sono  considerati  investimenti  turistici  l'adattamento  di
fabbricati e pertinenze aziendali per l'alloggio e  il  campeggio  di
turisti  nonche'  per  l'esercizio  della vendita diretta di prodotti
agricoli e zootecnici.
   4.  Sono  considerati  investimenti  artigianali  l'adattamento di
fabbricati aziendali per l'esercizio di piccole attivita' artigianali
compatibili  con  quella agricola nonche' l'acquisto delle necessarie
attrezzature.
   5.  Le provvidenze di cui al presente articolo non sono cumulabili
con quelle previste dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730.