Art. 19. Investimenti di carattere turistico o artigianale 1. A norma dell'art. 16 del regolamento C.E.E. n. 797/85, nelle zone comprese nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva C.E.E. n. 268/75, a propensione artigianale ed in quelle a prevalente interesse agrituristico, individuate dal programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, di cui all'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, il piano di miglioramento di cui al precedente art. 5 puo' prevedere, oltre agli investimenti agricoli, investimenti di carattere turistico o artigianale da effettuare nell'azienda agricola. 2. La spesa relativa ai suddetti investimenti non puo' superare i 40.000 ECU per azienda, fermo restando il volume massimo di investimenti ammissibili al regime di aiuti di 120.000 ECU. 3. Sono considerati investimenti turistici l'adattamento di fabbricati e pertinenze aziendali per l'alloggio e il campeggio di turisti nonche' per l'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli e zootecnici. 4. Sono considerati investimenti artigianali l'adattamento di fabbricati aziendali per l'esercizio di piccole attivita' artigianali compatibili con quella agricola nonche' l'acquisto delle necessarie attrezzature. 5. Le provvidenze di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730.