Art. 2.
                             Beneficiari
 
   1. Possono beneficiare del regime di aiuti agli investimenti nelle
aziende agricole:
     a)  i  coltivatori  diretti, proprietari o affittuari, mezzadri,
enfiteuti, loro familiari compartecipi di impresa ai sensi  dell'art.
230- bis del Codice civile in forma stabile e permanente;
     b) i proprietari, usufruttuari, affittuari, conduttori;
     c)   le   cooperative   agricole   costituite   ai  sensi  della
legislazione sulla cooperazione;
     d)  le  associazioni  di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni,
loro familiari compartecipi di impresa in forma stabile e permanente,
proprietari, usufruttuari e affittuari conduttori;
     e)  le  societa'  di  persone  costituite  per  la conduzione di
aziende agricole di cui siano proprietarie o di cui abbiano  comunque
la disponibilita';
purche'  in  possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo
principale come  definito  all'art.  3,  posseggano  una  sufficiente
capacita'   professionale,   presentino  un  piano  di  miglioramento
materiale dell'azienda e  si  impegnino  a  tenere  una  contabilita'
semplificata.
   2.  Gli  affittuari  e  i mezzadri possono beneficiare degli aiuti
anche in mancanza di accordi  con  i  concedenti,  purche'  risultino
osservate le norme in materia di miglioramenti fondiari e di modifica
degli ordinamenti produttivi di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
   3.  Oltre  le aziende singole, gli aiuti agli investimenti possono
riguardare piu' aziende i cui conduttori si associno  allo  scopo  di
realizzare  un  piano  di miglioramento comune, anche in vista di una
fusione di tutte o di una parte delle aziende interessate.
   4. Qualora le aziende si associno per la realizzazione di un piano
di miglioramento comune in vista di una fusione  totale  o  parziale,
debbono  costituirsi in cooperative agricole o in societa' di persone
ai sensi degli articoli 2247 e seguenti del Codice civile, altrimenti
debbono  costituirsi  in  consorzi ai sensi dell'art. 2602 del Codice
civile.
   5. In tutti i casi, i contratti di associazione debbono soddisfare
le seguenti condizioni:
     a)  durata  minima  dell'associazione  non inferiore ad anni 6 e
comunque tale da garantire la realizzazione del piano e  la  gestione
futura di quelle opere ed investimenti comuni la cui ripartizione tra
le singole aziende invaliderebbe la rispondenza economica  del  piano
medesimo;
     b)  individuazione  delle  forme  di  contribuzione  da parte di
ciascun membro della associazione per  la  formazione  delle  risorse
comuni connesse alla realizzazione del piano;
     c) modalita' di partecipazione di tutti i membri alla gestione;
     d)  impegno  a  mantenere  inalterata la entita' delle superfici
interessate al piano di miglioramento, a non mutare la destinazione e
la  utilizzazione  delle  opere  realizzate nonche' a mantenere ferma
ogni altra condizione oggettiva per tutto il periodo di durata minima
dell'associazione.