Art. 2. Beneficiari 1. Possono beneficiare del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole: a) i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri, enfiteuti, loro familiari compartecipi di impresa ai sensi dell'art. 230- bis del Codice civile in forma stabile e permanente; b) i proprietari, usufruttuari, affittuari, conduttori; c) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; d) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari compartecipi di impresa in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari e affittuari conduttori; e) le societa' di persone costituite per la conduzione di aziende agricole di cui siano proprietarie o di cui abbiano comunque la disponibilita'; purche' in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale come definito all'art. 3, posseggano una sufficiente capacita' professionale, presentino un piano di miglioramento materiale dell'azienda e si impegnino a tenere una contabilita' semplificata. 2. Gli affittuari e i mezzadri possono beneficiare degli aiuti anche in mancanza di accordi con i concedenti, purche' risultino osservate le norme in materia di miglioramenti fondiari e di modifica degli ordinamenti produttivi di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203. 3. Oltre le aziende singole, gli aiuti agli investimenti possono riguardare piu' aziende i cui conduttori si associno allo scopo di realizzare un piano di miglioramento comune, anche in vista di una fusione di tutte o di una parte delle aziende interessate. 4. Qualora le aziende si associno per la realizzazione di un piano di miglioramento comune in vista di una fusione totale o parziale, debbono costituirsi in cooperative agricole o in societa' di persone ai sensi degli articoli 2247 e seguenti del Codice civile, altrimenti debbono costituirsi in consorzi ai sensi dell'art. 2602 del Codice civile. 5. In tutti i casi, i contratti di associazione debbono soddisfare le seguenti condizioni: a) durata minima dell'associazione non inferiore ad anni 6 e comunque tale da garantire la realizzazione del piano e la gestione futura di quelle opere ed investimenti comuni la cui ripartizione tra le singole aziende invaliderebbe la rispondenza economica del piano medesimo; b) individuazione delle forme di contribuzione da parte di ciascun membro della associazione per la formazione delle risorse comuni connesse alla realizzazione del piano; c) modalita' di partecipazione di tutti i membri alla gestione; d) impegno a mantenere inalterata la entita' delle superfici interessate al piano di miglioramento, a non mutare la destinazione e la utilizzazione delle opere realizzate nonche' a mantenere ferma ogni altra condizione oggettiva per tutto il periodo di durata minima dell'associazione.